Ti ringrazio comunque anche se non ricado personalmente in nessuno dei casi citati.
E' interessante quanto affermi, perchè l'obiezione sulla validità della sanatoria era sostenuta dalla magistratura, non dalla legge: forse non mi so spiegare bene, ma avevo inteso che una legge che condona inadempimenti normativi sull'edilizia, non può derogare ad esigenze igieniche se stabilite da fonti normative di carattere primario. (Parere 4/2009 piemonte)
Sempre per rimanere in tema di curiosità, ti posso citare la conclusione di un parere dell'ufficio legale regionale (piemonte) reperibile in rete, in merito alla sanzione per il fatto di "abitare" in edificio sprovvisto di abitabilità: si conclude che l'autorità competente è il dirigente comunale appositamente delegato, però i proventi della sanzione sono devoluti allo stato... (forse perchè l'illecito è avvenuto in tempi anteriori). In caso di condotta omissiva da parte dell'interesssato (continua ad abitare o non paga la sanzione (?!), il funzionario deve stare BENE ATTENTO a far dichiarare inagibile l'u.i.: la prosecuzione dell'abitazione dopo il sanzionamento pecuniario (max 464,81 €) di cui dianzi, non può condurre di per sè a declaratorie di inagibilità...... (parere7/2010)
Credo anche a voi faccia un pò sorridere tutto questo rigiro ... manzoniano.
E' interessante quanto affermi, perchè l'obiezione sulla validità della sanatoria era sostenuta dalla magistratura, non dalla legge: forse non mi so spiegare bene, ma avevo inteso che una legge che condona inadempimenti normativi sull'edilizia, non può derogare ad esigenze igieniche se stabilite da fonti normative di carattere primario. (Parere 4/2009 piemonte)
Sempre per rimanere in tema di curiosità, ti posso citare la conclusione di un parere dell'ufficio legale regionale (piemonte) reperibile in rete, in merito alla sanzione per il fatto di "abitare" in edificio sprovvisto di abitabilità: si conclude che l'autorità competente è il dirigente comunale appositamente delegato, però i proventi della sanzione sono devoluti allo stato... (forse perchè l'illecito è avvenuto in tempi anteriori). In caso di condotta omissiva da parte dell'interesssato (continua ad abitare o non paga la sanzione (?!), il funzionario deve stare BENE ATTENTO a far dichiarare inagibile l'u.i.: la prosecuzione dell'abitazione dopo il sanzionamento pecuniario (max 464,81 €) di cui dianzi, non può condurre di per sè a declaratorie di inagibilità...... (parere7/2010)
Credo anche a voi faccia un pò sorridere tutto questo rigiro ... manzoniano.