Se ho ben compreso, il quesito si sostanzierebbe in questo: il comproprietario di una quota del 20% di 4 immobili vuole impedire all'altro comproprietario, titolare della quota dell'80%, di affittare detti immobili.
In linea di principio, il comproprietario può impedire all'altro comproprietario di affittare a terzi i locali solo ove sia possibile un uso diretto del bene immobile da parte di entrambi i comproprietari (si veda in questo senso, Cassazione, 22 novembre 1984, n°6010). Da cui deriva che, ove gli immobili non siano utilizzabili direttamente dai comproprietari in comunione - da intendersi, ai sensi dell'art. 1100, cod. civ., "quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone" - il titolare della quota del 75%, detenendo la maggioranza, può affittare i locali a terzi, a norma dell'art. 1105, comma 2, cod. civ.
In conclusione: solo l'uso diretto del bene legittima il "no" del comproprietario dissenziente.