Scusa, NonnoMau, ma iersera andavo di fretta sicché mi sono scordata di rispondere agli ultimi due quesiti.
Riguardo al primo, l’adempimento è obbligatorio, pena una serie di sanzioni, ma soprattutto la nullità del contratto. L’obbligo di allegazione è stato recentemente introdotto, pena la nullità assoluta dell’atto stesso. Il contratto di locazione privo dell’attestato è nullo, cioè privo di effetti.
Quanto alla cedolare secca, con la circolare n°26/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aliquota del 19% (ora 15%) si applica anche ai contratti – di cui all’art. 5, comma 2 della legge n°431/1998 - destinati a soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari e - in forza del richiamo che il comma 3 dell’art. 2, stessa legge opera nei riguardi dell’art. 5 - l’aliquota del 15% trova applicazione anche per i contratti transitori ordinari.
Attenzione, però: la circolare in questione ha anche precisato (vedi esempio n°1 a pag. 8) che il criterio guida cui riferirsi è la priorità temporale di sottoscrizione, vale a dire “
che il reddito ritraibile dalla contemporanea locazione di porzioni di un’unità abitativa, cui è attribuita un’unica rendita catastale, deve essere assoggettato allo stesso regime impositivo”. Cosa significa ciò? Significa che se parti diverse dello stesso alloggio vengono locate contemporaneamente a conduttori diversi, non possono esserci tassazioni differenti (ad es. una stanza in cedolare ed un’altra in regime ordinario IRPEF). Spetta a te la decisione: o scegli la tassazione IRPEF per tutte e stanze locate nello stesso periodo, oppure opti per la cedolare.
Un contratto di locazione per studenti universitari relativo alla stanza A (ad es. 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2014) vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime (cedolare secca) anche il reddito derivante dalla contemporanea locazione della stanza B (ad es. 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014). Solo in sede di registrazione di un nuovo contratto relativo alla stanza A, a condizione, però, che la stanza B non risulti affittata (perciò dopo il 31 ottobre 2014: ad es. contratto stanza A 1° dicembre 2014 – 30 novembre 2015), sei libero di scegliere se esercitare o meno l’opzione, in ragione del fatto che la stanza B è sfitta. Se scegli di applicare la cedolare, l’eventuale stipula di un successivo contratto per la stanza B, nel periodo 1° dicembre 2014 – 30 novembre 2015, ti obbliga a scegliere la cedolare anche per la stanza B.
Della serie: come una norma, nata con l’obiettivo di arrecare una enorme semplificazione degli obblighi fiscali e di riequilibrare il rapporto tra contribuente e Pubblica amministrazione, finisca per comportare effetti distorsivi e inutili complicazioni nelle modalità di gestione delle varie fattispecie al contribuente stesso.