catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Vi ripropongo integralmente la comunicazione della FIMAA di Arezzo riguardo gli affitti turistici e mi è stato confermato che il tutto è valido anche per il privato e nn solo le strutture ricettive

Gentile Imprenditore,

il 17 gennaio è entrato in vigore per tutte le strutture ricettive (comprese quelle non professionali e gli affitti turistici) il Decreto del Ministero dell’Interno relativo alla comunicazione degli ospiti alloggiati, che modifica l’articolo 109 del TULPS.

Dal momento che questo obbligo è esteso anche agli affitti transitori, penso di farLe cosa utile e gradita nell'inviarLe d
i seguito un riassunto delle parti salienti del provvedimento, invitandoLa a porre la massima attenzione a far rispettare ai Suoi clienti



  • i tempi della comunicazione (va fatta al momento dell’arrivo del cliente per soggiorni inferiori alle 24 ore; entro 24 ore dall’arrivo per soggiorni superiori alle 24 ore);

  • le modalità di comunicazione (va fatta solo ed esclusivamente in via telematica, non sono più ammessi invii per fax se non in caso di guasto del server della Polizia di Stato);

  • il contenuto, che dovrà comprendere il numero di notti di permanenza dell’ospite ma non la sua residenza (NB: purtroppo, ad oggi l’interfaccia per la comunicazione informatica non prevede l’inserimento di questi dati perché non è ancora aggiornata. Le autorità provvederanno ad aggiornarla quanto prima).

Il parziale o mancato rispetto delle disposizioni di legge prevede pesanti sanzioni pecuniarie e penali.

Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarmi.

Cordiali saluti,


DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 7.1.2013 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DELL’ARRIVO DI PERSONE ALLOGGIATE IN STRUTTURE RICETTIVE”

Prevede che la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate sia effettuata avvalendosi di mezzi informatici o telematici, e non più con la consegna delle schede cartacee. La comunicazione va effettuata entro 24 ore dall’arrivo dei clienti direttamente alle questure, e non più alle autorità locali di pubblica sicurezza.

Comunicazione giornaliera (Art. 1) - Come previsto dal TULPS, il Decreto conferma l’obbligo di trasmettere alle questure le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive al loro arrivo. Il Decreto stabilisce inoltre che la comunicazione deve essere fatta all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.

Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici (Art. 2 comma 1) – Per essere abilitati alla comunicazione informatica/telematica, è necessario presentare specifica domanda alla questura della provincia in cui ha sede la struttura ricettiva/l'immobile dato in locazione temporanea. La questura abilita la struttura ricettiva (o persona fisica), attraverso certificazione digitale, all'inserimento nel sistema web https://alloggiatiweb.poliziadistato.it dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione..
Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità informatica/telematica deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera mediante fax o posta elettronica certificata.
Attenzione!!!! L’impedimento di natura tecnica è motivo di trasmissione via fax SOLO nel caso in cui tale mal funzionamento dipenda dal server della Polizia di Stato. Un malfunzionamento del sistema della struttura ricettiva non abilita alla trasmissione via fax.


Dati da comunicare (Art. 2 comma 2 – Punto 1.1 dell’allegato) - I dati da trasmettere sono i seguenti:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di arrivo;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero giorni di permanenza
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cognome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Nome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Sesso;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di nascita;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero);
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cittadinanza;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Tipo documento di identità;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero documento di identità;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero).
Rispetto alle procedure finora in uso, è ora necessario comunicare il numero di giorni di permanenza del cliente. E’ stato invece eliminato l’obbligo di comunicare l’indirizzo di residenza del cliente.
Attenzione!!!! Anche se il decreto è in vigore, ad oggi il sistema ancora non prevede il numero dei giorni di permanenza, al contrario ancora è previsto il campo “residenza”

Nel caso di nuclei familiari e gruppi guidati, i dati completi di cui sopra possono riguardare solo uno dei coniugi (e non l'altro coniuge ed i figli minorenni) ed il capogruppo (e non gli altri componenti del gruppo)
I dati da indicare per i componenti del nucleo familiare o di un gruppo sono invece i seguenti:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero giorni di permanenza;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cognome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Nome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Sesso;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di nascita;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cittadinanza.
Viene quindi confermata la semplificazione esistente per i nuclei familiari ed i gruppi, e viene chiarito che per i componenti del nucleo familiare e del gruppo non è necessario trasmettere gli estremi del documento di riconoscimento.

Conservazione della ricevuta di trasmissione(Art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2 – Punto 3 dell’allegato) - Come riscontro dell'avvenuta comunicazione, ciascuna struttura ricettiva:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->in caso di comunicazione informatica/telematica: scarica e conserva un apposito documento di ricevuta in formato pdf, convalidato dalla Polizia di Stato, e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->in caso di comunicazione via fax (nei casi di impossibilità alla trasmissione con mezzi informatici/telematici): conserva copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso;

Le ricevute di cui sopra devono essere conservate per 5 anni.

Privacy - I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi, nonché alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi, non appena ottenute le relative ricevute.
Attenzione!!!!! Qualora siano utilizzati dati personali a fini commerciali DEVE essere acquisito il previo consenso da parte del cliente. (NON FATE FIRMARE LE SCHEDINE!!!)

Entrata in vigore – Le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 17 gennaio 2013. Pertanto le aziende che ancora non utilizzano il collegamento informatico/telematico, devono attivarsi richiedendo alle Questure competenti sul territorio l’accesso al servizio, o concordando l’invio dei dati tramite fax o posta elettronica certificata.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Scusa Catia, io capisco da quello che hai riportato che é valido anche per i privati che affittano con contratti di locazione transitori ma per scopi turistici.:occhi_al_cielo:
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Appunto che stona la faccenda per gli affitti turistici io ho sempre fatto il contratto turistico che se supera i 30 gg va comunicata la cessione fabbricato altrimenti no. Cosa centra il transitorio con il turistico?
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
No, scusa, se fai contratto turistico e non lo registri perché inferiore all'anno, devi fare la comunicazione alla questura.
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ho parlato con la Questura mi hanno detto che l'obbligo di trasmissione telematica dei dati è esteso anche ai privati che affittano per le vacanze un'intera abitazione o porzione di essa anche se fosse un vano nella propria abitazione. Verranno fornite delle credenziali direttamente al locatore e nn all'intermediario. Se noi vorremo fornire il servizio dovremo chiedere le credenziali al cliente. Per quanto riguarda i contratti transitori mi ha rimandato a chiedere spiegazioni alla FIMAA( da cui attendo risposta) perchè loro nn ne sanno niente ....
 

JO MARCH

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve. Ho bisogno di una precisazione. L'obbligo di comunicare l'arrivo di un ospite spetta anche a che non ha una vera e propria struttura alloggiativa? ossia spetta pure nel caso una persona per un periodo o più periodi dell'anno affitti una stanza della propria abitazione? Chiedo perchè l'anno scorso mi è capitato di andare presso un commissariato di zona per segnalare i nomi di due persone che avevano affittato una camera della mia abitazione per tre giorni e mi è stato detto che non era necessario fare questa comunicazione perchè si trattava di un periodo inferiore al mese e anche perchè gli ospiti erano nella mia casa e quindi in questo caso non è richiesto questo adempimento. Posso avere qualche chiarimento nel caso mi ricapitasse in futuro una situazione analoga? Inoltre ho guardato sul sito della polizia di stato e pare che per fare la segnalazione telematica si debba essere autorizzati ed i moduli vanno consegnati previa esibizione di licenza. Quindi non è prevista questa cosa per i privati che affittano un alloggio o parte di esso? Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
 

JO MARCH

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ho usato la parola ospiti forse impropriamente. Si, quando è capitato (pochissime volte), ho fatto un contratto di locazione per uso turistico sia pure per tre giorni, che non ho registrato perchè inferiore al mese, ma che ho conservato per aggiungere l'introito al mio reddito in sede di dichiarazione dei redditi.
 

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