Vi ripropongo integralmente la comunicazione della FIMAA di Arezzo riguardo gli affitti turistici e mi è stato confermato che il tutto è valido anche per il privato e nn solo le strutture ricettive
Gentile Imprenditore,
il 17 gennaio è entrato in vigore per tutte le strutture ricettive (comprese quelle non professionali e gli affitti turistici) il Decreto del Ministero dell’Interno relativo alla comunicazione degli ospiti alloggiati, che modifica l’articolo 109 del TULPS.
Dal momento che questo obbligo è esteso anche agli affitti transitori, penso di farLe cosa utile e gradita nell'inviarLe di seguito un riassunto delle parti salienti del provvedimento, invitandoLa a porre la massima attenzione a far rispettare ai Suoi clienti
Il parziale o mancato rispetto delle disposizioni di legge prevede pesanti sanzioni pecuniarie e penali.
Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarmi.
Cordiali saluti,
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 7.1.2013 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DELL’ARRIVO DI PERSONE ALLOGGIATE IN STRUTTURE RICETTIVE”
Prevede che la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate sia effettuata avvalendosi di mezzi informatici o telematici, e non più con la consegna delle schede cartacee. La comunicazione va effettuata entro 24 ore dall’arrivo dei clienti direttamente alle questure, e non più alle autorità locali di pubblica sicurezza.
Comunicazione giornaliera (Art. 1) - Come previsto dal TULPS, il Decreto conferma l’obbligo di trasmettere alle questure le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive al loro arrivo. Il Decreto stabilisce inoltre che la comunicazione deve essere fatta all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici (Art. 2 comma 1) – Per essere abilitati alla comunicazione informatica/telematica, è necessario presentare specifica domanda alla questura della provincia in cui ha sede la struttura ricettiva/l'immobile dato in locazione temporanea. La questura abilita la struttura ricettiva (o persona fisica), attraverso certificazione digitale, all'inserimento nel sistema web https://alloggiatiweb.poliziadistato.it dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione..
Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità informatica/telematica deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera mediante fax o posta elettronica certificata.
Attenzione!!!! L’impedimento di natura tecnica è motivo di trasmissione via fax SOLO nel caso in cui tale mal funzionamento dipenda dal server della Polizia di Stato. Un malfunzionamento del sistema della struttura ricettiva non abilita alla trasmissione via fax.
Dati da comunicare (Art. 2 comma 2 – Punto 1.1 dell’allegato) - I dati da trasmettere sono i seguenti:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di arrivo;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero giorni di permanenza
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cognome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Nome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Sesso;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di nascita;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero);
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cittadinanza;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Tipo documento di identità;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero documento di identità;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero).
Rispetto alle procedure finora in uso, è ora necessario comunicare il numero di giorni di permanenza del cliente. E’ stato invece eliminato l’obbligo di comunicare l’indirizzo di residenza del cliente.
Attenzione!!!! Anche se il decreto è in vigore, ad oggi il sistema ancora non prevede il numero dei giorni di permanenza, al contrario ancora è previsto il campo “residenza”
Nel caso di nuclei familiari e gruppi guidati, i dati completi di cui sopra possono riguardare solo uno dei coniugi (e non l'altro coniuge ed i figli minorenni) ed il capogruppo (e non gli altri componenti del gruppo)
I dati da indicare per i componenti del nucleo familiare o di un gruppo sono invece i seguenti:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero giorni di permanenza;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cognome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Nome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Sesso;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di nascita;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cittadinanza.
Viene quindi confermata la semplificazione esistente per i nuclei familiari ed i gruppi, e viene chiarito che per i componenti del nucleo familiare e del gruppo non è necessario trasmettere gli estremi del documento di riconoscimento.
Conservazione della ricevuta di trasmissione(Art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2 – Punto 3 dell’allegato) - Come riscontro dell'avvenuta comunicazione, ciascuna struttura ricettiva:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->in caso di comunicazione informatica/telematica: scarica e conserva un apposito documento di ricevuta in formato pdf, convalidato dalla Polizia di Stato, e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->in caso di comunicazione via fax (nei casi di impossibilità alla trasmissione con mezzi informatici/telematici): conserva copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso;
Le ricevute di cui sopra devono essere conservate per 5 anni.
Privacy - I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi, nonché alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi, non appena ottenute le relative ricevute.
Attenzione!!!!! Qualora siano utilizzati dati personali a fini commerciali DEVE essere acquisito il previo consenso da parte del cliente. (NON FATE FIRMARE LE SCHEDINE!!!)
Entrata in vigore – Le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 17 gennaio 2013. Pertanto le aziende che ancora non utilizzano il collegamento informatico/telematico, devono attivarsi richiedendo alle Questure competenti sul territorio l’accesso al servizio, o concordando l’invio dei dati tramite fax o posta elettronica certificata.
Gentile Imprenditore,
il 17 gennaio è entrato in vigore per tutte le strutture ricettive (comprese quelle non professionali e gli affitti turistici) il Decreto del Ministero dell’Interno relativo alla comunicazione degli ospiti alloggiati, che modifica l’articolo 109 del TULPS.
Dal momento che questo obbligo è esteso anche agli affitti transitori, penso di farLe cosa utile e gradita nell'inviarLe di seguito un riassunto delle parti salienti del provvedimento, invitandoLa a porre la massima attenzione a far rispettare ai Suoi clienti
- i tempi della comunicazione (va fatta al momento dell’arrivo del cliente per soggiorni inferiori alle 24 ore; entro 24 ore dall’arrivo per soggiorni superiori alle 24 ore);
- le modalità di comunicazione (va fatta solo ed esclusivamente in via telematica, non sono più ammessi invii per fax se non in caso di guasto del server della Polizia di Stato);
- il contenuto, che dovrà comprendere il numero di notti di permanenza dell’ospite ma non la sua residenza (NB: purtroppo, ad oggi l’interfaccia per la comunicazione informatica non prevede l’inserimento di questi dati perché non è ancora aggiornata. Le autorità provvederanno ad aggiornarla quanto prima).
Il parziale o mancato rispetto delle disposizioni di legge prevede pesanti sanzioni pecuniarie e penali.
Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarmi.
Cordiali saluti,
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 7.1.2013 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DELL’ARRIVO DI PERSONE ALLOGGIATE IN STRUTTURE RICETTIVE”
Prevede che la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate sia effettuata avvalendosi di mezzi informatici o telematici, e non più con la consegna delle schede cartacee. La comunicazione va effettuata entro 24 ore dall’arrivo dei clienti direttamente alle questure, e non più alle autorità locali di pubblica sicurezza.
Comunicazione giornaliera (Art. 1) - Come previsto dal TULPS, il Decreto conferma l’obbligo di trasmettere alle questure le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive al loro arrivo. Il Decreto stabilisce inoltre che la comunicazione deve essere fatta all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici (Art. 2 comma 1) – Per essere abilitati alla comunicazione informatica/telematica, è necessario presentare specifica domanda alla questura della provincia in cui ha sede la struttura ricettiva/l'immobile dato in locazione temporanea. La questura abilita la struttura ricettiva (o persona fisica), attraverso certificazione digitale, all'inserimento nel sistema web https://alloggiatiweb.poliziadistato.it dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione..
Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità informatica/telematica deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera mediante fax o posta elettronica certificata.
Attenzione!!!! L’impedimento di natura tecnica è motivo di trasmissione via fax SOLO nel caso in cui tale mal funzionamento dipenda dal server della Polizia di Stato. Un malfunzionamento del sistema della struttura ricettiva non abilita alla trasmissione via fax.
Dati da comunicare (Art. 2 comma 2 – Punto 1.1 dell’allegato) - I dati da trasmettere sono i seguenti:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di arrivo;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero giorni di permanenza
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cognome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Nome;
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<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di nascita;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero);
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cittadinanza;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Tipo documento di identità;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero documento di identità;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero).
Rispetto alle procedure finora in uso, è ora necessario comunicare il numero di giorni di permanenza del cliente. E’ stato invece eliminato l’obbligo di comunicare l’indirizzo di residenza del cliente.
Attenzione!!!! Anche se il decreto è in vigore, ad oggi il sistema ancora non prevede il numero dei giorni di permanenza, al contrario ancora è previsto il campo “residenza”
Nel caso di nuclei familiari e gruppi guidati, i dati completi di cui sopra possono riguardare solo uno dei coniugi (e non l'altro coniuge ed i figli minorenni) ed il capogruppo (e non gli altri componenti del gruppo)
I dati da indicare per i componenti del nucleo familiare o di un gruppo sono invece i seguenti:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Numero giorni di permanenza;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cognome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Nome;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Sesso;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Data di nascita;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cittadinanza.
Viene quindi confermata la semplificazione esistente per i nuclei familiari ed i gruppi, e viene chiarito che per i componenti del nucleo familiare e del gruppo non è necessario trasmettere gli estremi del documento di riconoscimento.
Conservazione della ricevuta di trasmissione(Art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2 – Punto 3 dell’allegato) - Come riscontro dell'avvenuta comunicazione, ciascuna struttura ricettiva:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->in caso di comunicazione informatica/telematica: scarica e conserva un apposito documento di ricevuta in formato pdf, convalidato dalla Polizia di Stato, e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata;
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->in caso di comunicazione via fax (nei casi di impossibilità alla trasmissione con mezzi informatici/telematici): conserva copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso;
Le ricevute di cui sopra devono essere conservate per 5 anni.
Privacy - I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi, nonché alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi, non appena ottenute le relative ricevute.
Attenzione!!!!! Qualora siano utilizzati dati personali a fini commerciali DEVE essere acquisito il previo consenso da parte del cliente. (NON FATE FIRMARE LE SCHEDINE!!!)
Entrata in vigore – Le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 17 gennaio 2013. Pertanto le aziende che ancora non utilizzano il collegamento informatico/telematico, devono attivarsi richiedendo alle Questure competenti sul territorio l’accesso al servizio, o concordando l’invio dei dati tramite fax o posta elettronica certificata.