Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Secondo il decreto riportato da Anna , essendo il tuo un contratto di locazione turistico, sembra che tu debba fare la comunicazione alla Questura per via telematica.
 

JO MARCH

Membro Attivo
Privato Cittadino
Si, questo ho capito anch'io. Però quando sono entrata nel sito della polizia di stato dicono che iscrivono al sito le persone munite di licenza. Ma per fare un affitto, anche turistico, fino ad ora non era necessaria licenza, almeno per quanto ne so. Spero che qualcuno si sia già informato.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non occorre la licenza, essendo tu un privato in casa tua. Anch'io sono andata sul sito del Ministero dell'interno, ma dice che devi fare la comunicazione in Via telematica.
La tua non é una struttura recettiva che ha bisogno di licenza.
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Per JO MARCH
Mi sono informata e ho già risposto vedi sotto
Ho parlato con la Questura mi hanno detto che l'obbligo di trasmissione telematica dei dati è esteso anche ai privati che affittano per le vacanze un'intera abitazione o porzione di essa anche se fosse un vano nella propria abitazione. Verranno fornite delle credenziali direttamente al locatore e nn all'intermediario. Se noi vorremo fornire il servizio dovremo chiedere le credenziali al cliente.


Per quanto riguarda i contratti transitori mi ha rimandato a chiedere spiegazioni alla FIMAA( da cui attendo risposta) perchè loro nn ne sanno niente ....
La FIMMA ha ammesso l'errore di definire i contratti turistici transitori:pollice_verso:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Scusate, gente, ma c’è qualcosa che non mi torna. Francamente mi è difficile capire dove si deduca dal decreto in discorso che tale incombenza si estenda anche ai privati: il paragrafo 2 del decreto recita che “la disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli”.

Ora, chi esercita la professione di locatore, in genere, è un imprenditore che gestisce, appunto – in forma imprenditoriale, per un fine speculativo e professionale - un’attività economica, quale può essere quella di gestire “strutture ricettive” diverse dall’alloggio, vale a dire hotel, motel, alberghi, agriturismi, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, campeggi, ostelli, rifugi alpini, bed&breakfast o affittacamere (a cui, appunto, è richiesta la licenza per svolgere l’attività o la dichiarazione di esercizio d’attività), concedendo in uso singole camere o appartamenti per periodi di tempo non eccessivamente prolungati, ossia locazioni di tipo turistico-imprenditoriale: a me pare di capire che unicamente tali soggetti d’ora in poi, saranno tenuti a comunicare on-line i dati dei loro clienti, ai fini degli opportuni controlli da parte della pubblica autorità, non già un locatore persona fisica (che, di norma, “di professione” non affitta tende, roulotte o battelli), ma si limita a locare un alloggio a conduttori con una tipologia di contratto diversa (locazioni ad uso turistico).

Pertanto – a giudizio della scrivente (che non è la FIMAA né tantomeno la Questura) – il decreto in esame non modifica la disciplina complessiva della comunicazione di cessione di fabbricato per i contratti ad uso turistico-abitativo, non soggetti all’obbligo di comunicazione sia di durata superiore ai 30 giorni, sia di durata inferiore, ai sensi dell’art. 12, comma 1, DL n°59/1978 (salvo per cittadini extracomunitari e apolidi).
 

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