Il contratto di locazione a uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per un'esigenza temporanea ben individuata, non turistica.
Fra gli elementi del contratto, devono essere obbligatoriamente indicati:
- le generalità delle parti;
- la descrizione dell’immobile;
- l’indicazione dell’importo del canone;
- le modalità di versamento;
- la durata della locazione;
- l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso.
Queste esigenze sono individuate dagli accordi locali conclusi tra le associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini o, al di là di quanto previsto dagli accordi, possono essere legate ad un evento certo a una data prefissata che interessa le parti o i loro familiari.
(ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro relativa a un trasferimento temporaneo del dipendente in altra sede);
- in caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria e quindi la durata sarà di 4 anni + 4 anni.
- un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica. In caso di mancata dichiarazione circa l’APE, locatore e conduttore sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.
questi sono i chiarimenti fatti in merito dall'ade:
APE e contratto di locazione: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
Per quanto riguarda le spese, l’Allegato G del DM 30 dicembre 2002 indica la ripartizione delle stesse fra locatore e conduttore: ogni clausola contraria è nulla.
E’ espressamente vietata la sublocazione.
Nei contratti di locazione ad uso transitorio non è necessario dare la disdetta, perché la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo prestabilito. Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria, con durata di 4 anni + 4 anni.
Il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti, tranne in alcune zone in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali e precisamente:
- alcune città italiane e relativa area metropolitana: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;
- Comuni confinanti con le città sopra elencate;
- Capoluoghi di provincia.
Il contratto transitorio non ammette le particolari agevolazioni fiscali previste ed il proprietario, pertanto, usufruirà esclusivamente della deduzione fiscale del 5% dal canone imponibile ai fini IRPEF, prevista per tutte le tipologie di contratto di locazione. Oppure potrà assoggettare lo stesso reddito alla cedolare secca con aliquota del 21% e non del 19% come per gli altri contratti concordati 3 + 2 o a studenti universitari fuori sede.