La stessa Corte Costituzionale con l'ordinanza 23/31 marzo 1988 n. 384 ha stabilito che nell'affitto di azienda, l'avviamento costituisce uno degli elementi del complesso aziendale ceduto nella sua totalità in godimento, già inerente inscindibilmente a quanto dato in affitto, per la cui perdita, - in caso di cessazione del contratto (sia ai sensi della legge 19/1963 che della successiva normativa introdotta dalla legge 392/1978) - non è dato configurare il diritto dell'affittuario all'indennizzo.
Per la Consulta, il diverso trattamento tra locazione di immobili non abitativi ed affitto di azienda deriva dalla circostanza che mentre nella locazione di immobile commerciale l'avviamento è una qualità che viene creata dal conduttore (sicché pare corretto che egli ne sia indennizzato alla fine della locazione), nell'affitto di azienda l'avviamento già inferisce il complesso aziendale e non costituisce bene a sé stante e come tale indennizzabile.
Per evitare l'insorgere di controversie interpretative, le parti – comunque - potranno accordarsi preventivamente, prevedendo in contratto se intendono attribuire o meno rilevanza economica al "maggior avviamento". Un'ipotesi di clausola può essere: "Al termine dell'affitto, nessun valore potrà essere attribuito all'avviamento", o "il gestore non potrà pretendere alcun indennizzo al termine del contratto per migliorie ed incrementi nella produttività ed avviamento dell'azienda, in quanto l'avviamento è proprio del concedente".
Al contrario, "alla restituzione dell'azienda, il concedente dovrà corrispondere l'eventuale avviamento al conduttore".
Aggiunto dopo 2 minuti :
Mi riferivo a questa ipotesi!!! cioè se si puoì definire un affitto aziendale dato che il primo locatore dell'azienda sono io, e sarei anche la persona che ha avviato....da qui mi chiedo se mi spetterebbe l'avviamento!!!!