Allora' il tuo caso è piuttosto semplice e mi SORPRENDO di come non ti sia ancora stata data una risposta corretta ........
Partiamo dalle basi, l'azienda, per farla semplice, è costituita da tutti i beni mobili e immobili a "disposizione" dell'imprenditore (a disposizione significa anche non di proprietà ma anche in comodato, locazione, affitto, ecc..).
Nel fitto di azienda pertanto possono essere inclusi sia beni mobili (arredi, ecc...), sia immobili (locali) sia immateriali (licenze). E questo è proprio il tuo caso.
Purtroppo in questo caso ti devo dare una brutta notizia:
Nel caso di specie, il lettore parla peraltro non di locazione di immobile a destinazione di terziario, ma di affitto di azienda, a cui è inapplicabile il disposto dell’articolo 34, legge 392/78. Si veda, in questo senso, Cassazione 6.055, 17 giugno 1998, secondo cui «la norma contenuta nell'articolo 34 della legge 392 del 27 luglio 1978, è dettata per i casi di cessazione del rapporto di locazione, non riguarda cioè quelli di affitto di azienda. Il diverso atteggiarsi dei due contratti, proprio in relazione al profilo dell'avviamento, rende poi ragione sia del fatto che la norma non è applicabile in via analogica all'affitto di azienda sia del fatto che la norma, così interpretata, non è costituzionalmente illegittima (Corte costituzionale 384, 31 marzo 1988)». La sentenza richiamata ha comunque precisato che, nella locazione di immobile, l'avviamento è una qualità che viene creata dal
conduttore, sicché è corretto che egli ne sia indennizzato alla cessazione del contratto; nell'affitto di azienda, invece, non è dato configurare nell'avviamento un bene che la legge imponga sia indennizzato, in quanto esso già inerisce, inscindibilmente, al complesso aziendale dato in affitto e, perciò, nel caso di cessazione del contratto nulla spetta all'affittuario.
trovi il link (il secondo) su google digitando L'AFFITTO D'AZIENDA ESCLUDE L'AVVIAMENTO
In conclusione non hai diritto all'avviamento ma solo alle migliorie o addizioni apportate se il contratto lo prevedeva e se il locatore le ha approvate e se lo stesso intende ritenerle. Insomma l'avviamento no, le migliorie dipende dal contenuto del contratto che hai fatto.
Presumo che nessuno ti abbia capito in quanto probabilmente mancano le basi elementari del diritto: definizione di azienda e norme relative all'affitto della stessa.
Ed è scocciante per chi ha bisogno sentire giochetti CON LE MURA, SENZA LE MURA ...... almeno se non sapete le cose ASTENETEVI!
Spero di esserti stato utile, ciao.