La sostituzione della vetrina rientra fra le opere di straordinaria manutenzione, che sono a carico del locatore.
Il locatore è infatti obbligato a mantenere l'immobile locato in stato da servire all'uso convenuto, come previsto dall’art. 1576. Ciò determina che il locatore è tenuto ad eseguire sull'immobile improrogabili ed importanti opere che siano necessarie a conservare ad esso la sua destinazione onde evitare maggiori danni che ne impediscano o ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito.
Quindi, se lo stato della vetrina è tale da considerare la sua sostituzione un’opera improrogabile, la conduttrice potrà richiedere alla locatrice la sua sostituzione.
L’art. 1577 del codice civile recita quanto segue: “Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore”.
La conduttrice potrebbe quindi, in caso di mancato riscontro da parte della locatrice, effettuare direttamente la sostituzione della vetrina, facendosi poi rimborsare dalla locatrice: è importante però, in questo caso, poter dimostrare che la sostituzione della vetrina è un’opera urgente.