Non ho compreso bene. Un locatore persona fisica che ha un appartamento che saltuariamente è solito affittare per brevissimi periodi a turisti, deve provvedere all'inoltro telematico delle presenze dei turisti con il sistema "Alloggiati Web"?
La risposta è negativa, se l’appartamento in questione “non è una struttura ricettiva classificata ed autorizzata come tale secondo le leggi nazionali o regionali di settore” (vedi, in proposito, la risposta n°4 nelle FAQ del servizio Alloggiati web): in questo caso, il proprietario che cede a turisti stranieri (non comunitari), dietro il pagamento di un corrispettivo, il godimento di un bene immobile ovvero concede loro ospitalità, dovrà provvedere agli obblighi previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n°286/1998 (“Comunicazione di ospitalità”).
Il servizio “alloggiati web” (DM 17 gennaio 2013) è una procedura telematica dedicata a chi (in forma imprenditoriale e non imprenditoriale) gestisce “strutture ricettive”, anche extralberghiere, quali case e appartamenti per vacanze (anche all’interno di un condominio, salvo che il regolamento non ne impedisca l’uso) cedendone il godimento a qualunque tipo di cessionari, siano essi cittadini UE od extraUE (il servizio non fa distinzioni di sorta).
Qualsiasi appartamento ammobiliato può essere potenzialmente affitttato per finalità turistiche, ma la locazione di un appartamento per brevi periodi a turisti, non fa necessariamente di esso una “struttura ricettiva”. Al concetto di struttura ricettiva è legato ad es. il numero di appartamenti posseduti dal titolare/gestore ovvero il numero di camere e posti letto ovvero la continuità dell’attività in questione (vedi, al riguardo, la legge “Sviluppp e sostenibilità del turismo veneto” n°11/2013). Queste peculiarità non sembrano sussistere nel caso in cui ci si limiti, occasionalmente e senza continuità, a locare un appartamento ammobiliato ad uso abitativo-turistico per brevi periodi, tanto più se chi affitta il medesimo immobile lo fa con finalità di diversa natura nel corso dell’anno solare (ad es. Tizio stipula n° 2 contratti ad uso villeggiatura della durata complessiva di 20 giorni, tre mesi dopo ne stipula un altro di natura transitoria della durata di 6 mesi ecc.).
Diverso sarebbe se l’immobile ovvero gli immobili fossero esclusivamente locati per l’affitto ai turisti e vi fosse un’attività locativa continua, organizzata o meno, degli stessi in forma di “appartamenti per vacanza” (ad es. Caio possiede un appartamento a Venezia che loca tutto l’anno ai turisti), fattispecie nelle quali potrebbe ravvisarsi lo stato di “struttura ricettiva”, donde il conseguente obbligo di utilizzo del sistema “alloggiati web”, rispettando l’art. 109 TULPS (RD n°773/1931 e successive modificazioni) e il DM 07/01/2013.
Per uscire dall’astratto, prendiamo ad esempio la legge n°16/2004 della Regione Emilia-Romagna (“Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”). All’art. 12 (Appartamenti ammobiliati per uso turistico), si legge: “non sono soggetti all’esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti, case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiori a sei mesi consecutivi, senza fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma d’impresa”.
Pertanto uno o più locazioni occasionali, a titolo privato, senza affiancamento di servizi aggiuntivi, non costituiscono, quindi, attività d’impresa e non sono soggette alla disciplina regionale per le attività ricettive. Tuttavia, assodata sul campo la conoscenza superficiale della materia da parte di alcune autorità locali di P.S., posto che gli uffici hanno assunto discordi posizioni sull’uso degli alloggi locati ai turisti (ma non solo ai turisti! ), l’unico consiglio che, in questo momento, mi sentirei veramente di darti è: attieniti alla griglia interpretativa (spesso vaga e raffazzonata) dell’ufficio di P.S. territorialmente competente.