In caso di cessazione di rapporto, a seguito di disdetta o di infruttuosa trattativa di rinnovo (perché nel caso in cui nessuna delle parti invii tempestiva disdetta, né vengano formulate proposte di rinnovo a nuove condizioni, si avrebbe la rinnovazione tacita del contratto), vi sono due possibili alternative per prolungare di poco il rapporto.
Si può procedere – come suggerito da top – alla sottoscrizione di un contratto transitorio della durata di un mese: tale contratto, richiede, però, di indicare e documentare, da parte del conduttore, le ragioni per le quali richiede un contratto di tale natura: andrà corrisposta (salvo cedolare secca) l’imposta di registro per la registrazione a mezzo mod. F23 (cod. trib. 107T - intero periodo) ovvero mod. F24 ELIDE (cod. trib. 1500).
In alternativa, se il periodo della permanenza è limitato a soli 30 giorni, si può ricevere per quella frazione il corrispettivo a titolo di indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 del cod. civ., “in quanto è una delle obbligazioni principale del conduttore quella di corrispondere il canone, anche per un periodo limitato di occupazione dell’immobile, a nulla rilevando che le parti avessero concordato la data del rilascio” (Cass. n°27561/2011).
Pertanto (senza entrare nel merito degli aspetti tributari di tale indennità che esulano dal quesito proposto), tu puoi benissimo rimanere in questa posizione, ma un per un tempo molto contenuto, avendo cura di non cadere nella trappola della tacita rinnovazione per un altro intero periodo contrattuale (a patto che tu non lo voglia), che potrebbe verificarsi, dopo un certo tempo, in presenza di un implicito comportamento inerte, senza che tu abbia dato inizio alla procedura di sfratto.