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Bene la Camera di Commercio di Padova mi ha risposto in modo affermativo se è come servizio accessorio all'intermediazione:
CCIAA di Padova:La risposta rispecchia esattamente la normativa,
I servizi accessori all'intermediazione (e pertanto non esplicitati in visura) si intendono parte dell'attività di mediazione, altrimenti se slegati diventano attività a se stanti e pertanto incompatibili
 

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Bene la Camera di Commercio di Padova mi ha risposto in modo affermativo se è come servizio accessorio all'intermediazione:
CCIAA di Padova:La risposta rispecchia esattamente la normativa,
I servizi accessori all'intermediazione (e pertanto non esplicitati in visura) si intendono parte dell'attività di mediazione, altrimenti se slegati diventano attività a se stanti e pertanto incompatibili
riferimenti normativi?
 

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Certificatori energetici e impianti termici, i Regolamenti in gazzetta
Definiti i criteri di accreditamento per i certificatori, semplificati i controlli su impianti sotto i 100 Kw

Il Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - consentirà di svolgere l’attività di certificazione energetica a:
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetica (ESCo).

I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.

Sono esonerati dall'obbligo del corso i tecnici iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste.


fonte edilportale
 

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