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Utente Cancellato 52183
Ospite
Uno dei pochi diritti che spettano al mediatore è il rimborso delle spese, che spetta anche se
l’affare non si è concluso. Il codice in questo senso è chiaro: Art. 1756 c.c.:“Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.”
In pratica quando un agenzia immobiliare ha ricevuto incarico dal venditore di promuovere la
vendita dell’immobile e alla scadenza non ha raggiunto l’obiettivo può presentare il conto delle
spese, ottenendo soddisfazione e tutela dall’ordinamento giuridico. Il tutto salvo che l’agenzia non
vi abbia rinunciato fin dall’inizio, pur di ottenere l’incarico o gli usi e consuetudini della provincia di appartenenza lo escludano espressamente. Ricordo che la Raccolta degli Usi e delle Consuetudini è pubblicata e tenuta presso la Camera di Commercio e quindi consultabile da parte del pubblico.
Per ovviare ad ogni incomprensione è bene stabilire sin dall’incarico se le spese vanno o meno
rimborsate e quali possono essere le situazioni che danno diritto all’agente immobiliare di
richiederle. Ovviamente si può rinunciare al rimborso delle spese ovvero pattuire quali sono le
spese che verranno riconosciute e quelle invece che fanno parte della normale gestione dell’agenzia.
Manlio
l’affare non si è concluso. Il codice in questo senso è chiaro: Art. 1756 c.c.:“Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.”
In pratica quando un agenzia immobiliare ha ricevuto incarico dal venditore di promuovere la
vendita dell’immobile e alla scadenza non ha raggiunto l’obiettivo può presentare il conto delle
spese, ottenendo soddisfazione e tutela dall’ordinamento giuridico. Il tutto salvo che l’agenzia non
vi abbia rinunciato fin dall’inizio, pur di ottenere l’incarico o gli usi e consuetudini della provincia di appartenenza lo escludano espressamente. Ricordo che la Raccolta degli Usi e delle Consuetudini è pubblicata e tenuta presso la Camera di Commercio e quindi consultabile da parte del pubblico.
Per ovviare ad ogni incomprensione è bene stabilire sin dall’incarico se le spese vanno o meno
rimborsate e quali possono essere le situazioni che danno diritto all’agente immobiliare di
richiederle. Ovviamente si può rinunciare al rimborso delle spese ovvero pattuire quali sono le
spese che verranno riconosciute e quelle invece che fanno parte della normale gestione dell’agenzia.
Manlio