E più precisamente.
Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per comunicare al Registro Imprese/REA l'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Coloro che risultano iscritti alla data del 12 maggio 2012 sia nel soppresso Ruolo che al Registro Imprese, che svolgono l’attività e che non hanno aggiornato la loro posizione al Registro Imprese/REA entro il termine previsto, sono soggetti alla sanzione del divieto di prosecuzione dell’attività con provvedimento del Conservatore del Registro Imprese.
L’aggiornamento sarà comunque tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento, fermo restando le sanzioni per tardivo adempimento.
Le persone fisiche, invece, iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione ma non esercitanti l'attività dal 1 ottobre 2013 non potranno più iscriversi nell'apposita sezione Rea per il mantenimento dei requisiti.
Dal 13 maggio 2016 l'iscrizione nel soppresso Ruolo non può più essere utilizzata come requisito per l'avvio dell'attività degli agenti di affari in mediazione.