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Buongiorno a tutti. "Abusivi" perchè? Solo per non avere una partita IVA. Da quello che mi risulta un Agente immobiliare che per un dato periodo non esercità, ma che è regolarmente iscritto all'ex ruolo, può tranquillamente emettere una fattura o nota o quant'altro come prestazione occasionale. Poi non mi risulta che il notaio si deve occupare di ciò. Il notaio deve fare il notaio e non il finanziere. Colui che commette reati di evasione ne deve rispondere alla Guardia di Finanza. Il notaio secondo me può chiedere la fotocopia degli assegni per la tracciabilità. Secondo me bisogna approfondire bene quali sono i compiti del Notaio che è una "casta" che si vuole arrogare compiti che non gli spettano per far vedere di avere più potere. Ma quì entriamo nell'ambito politico che non mi sembra il caso di affrontare in questo forum.
Buona Giornata a tutti.
Se vuoi esercitare devi essere in regola con tutto, perchè come ti manca qualcosa, sta sicuro che c' è chi è pronto ad abusare della tua mancanza per un proprio tornaconto personale.
Ciao Pensoperme, hai detto bene, occasionalmente significa che puoi farlo magari una volta ogni 2/3 anni. Poi non si nasconde niente. Il Notaio, proprio perchè è notaio, acquisisce la nota o ricevuta per la "prestazione occasionale" e la indica in atto, come deve indicare in atto anche gli assegni pagati per tale prestazione. Non si deve interessare dell'aspetto fiscale, non è suo compito. Non vedo dov'è il reato. Se poi fiscalmente non si è a posto, sarà l"Agenzia delle Entrate a prendere i dovuti provvedimenti. Poi, ti dico diffido di coloro che fanno tanto i moralisti.
- "È affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa, rivolta alla tutela della categoria dei mediatori e, principalmente, alla tutela di interessi generati della collettività, qualunque patto o accordo negoziale concluso fra una parte non professionale ed un soggetto svolgente attività di mediazione, senza essere iscritto al ruolo istituito con l. 3 febbraio 1989 n. 39. Il negozio così concluso non permette al mediatore di ottenere la provvigione per l'attività esercitata nè per agire con azione contrattuale o con quella generate di arricchimento per conseguire le provvigioni relative all'attività espletata. Corte appello Milano, 22 dicembre 2004, in Contratti (I) 2005, 1145 nota MAZZOLETTI.
- "Alla nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti negli appositi albi, consegue l'inesperibilità, da parte del mediatore, dell'azione di arricchimento senza causa". Cassazione civile , sez. III, 02 aprile 2002, n. 4635. Murafò c. Sardo. Foro it. 2002, I,2709 nota CAPUTI.
- "La l. n. 39 del 1989 (che esclude il diritto alla provvigione per i mediatori non iscritti nei relativi ruoli) si applica anche alla mediazione occasionale, quand'anche consistente in un unico atto di mediazione (Nel caso di specie, un commercialista aveva concordato con un avvocato di fargli conferire alcuni incarichi da parte di un proprio cliente, in cambio di una percentuale del 15% sui relativi compensi. Al successivo rifiuto dell'avvocato di corrispondere la percentuale pattuita, il commercialista lo conveniva in giudizio. In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice ha dichiarato la nullità dell'accordo, conseguentemente rigettando la domanda dell'attore e condannandolo altresì alle spese). Tribunale Modena, 25 febbraio 2009, n. 196. Giurisprudenza locale - Modena 2009,
- "Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione la sua iscrizione nel relativo ruolo quale condizione dell'azione deve essere provata da chi agisce in giudizio per il pagamento della provvigione laddove l'eccezione di nullità del contratto a causa del difetto di detta iscrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice.
Cassazione civile , sez. III, 08 febbraio 2008, n. 3127. Guida al diritto 2008, 15 72 (SOLO MASSIMA)
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