Buonasera, sto seguendo sul sito del senato l'evolversi della situazione e proprio stasera le proposte fatte sono quelle sotto.
Da come è stata pensata, cambiando il capoverso "b" con "nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione,
laddove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione di conflitto di interessi" lasciano aperta la professione anche ai dipendenti, basta che sia garantita la terzietà mi sembra di capire.
Il link completo è:
ShowDoc
Art. 2
2.1
Simone Bossi,
Casolati
Sopprimere l'articolo.
2.2
Testor,
Giammanco,
Masini,
Cesaro,
Papatheu
Al comma 1, sostituire il capoverso «3.»
, con il seguente:
«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresenta o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
2.3
Simone Bossi,
Casolati
Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modificazioni:
a)
dopo la parola: «vendita,»
inserire la seguente: «amministrazione,»
dopo le parole: «beni»
sopprimere le parole: «e servizi»
e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonchè con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione».
Conseguentemente, dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 è aggiunto e il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.
3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera
e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione».
2.4
Lorefice
Al comma 1, capoverso «3.»
, sopprimere le parole: «e servizi».
2.5
Ginetti,
Pittella,
Fedeli
Al comma 1, capoverso «comma 3»
, sopprimere le seguenti parole: «e servizi».
2.6
Ginetti,
Pittella,
Fedeli
Al comma 1, capoverso «comma 3»
, aggiungere il seguente periodo: «, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione di conflitto di interessi».