PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Comunque probabilmente come suggerite voi queste prove potrebbero non bastare, ma quello che proprio non mi va giu' e' che gente del genere alla fine la passi liscia e che sia libera di prendere per il c.... e fare perdere tempo e soldi imbrogliando e dichiarando cose fasulle.

Non si capisce, in questa vicenda, che cosa vi sia di tanto incredibile.

Normale amministrazione, che lo stesso immobile, sia conteso da due o piu soggetti acquirenti

Che magari, l'avevano pure vista, assai prima di te.
Avanzando la stessa proposta.
Oppure anche piu alta.
Non sorprenderebbe.

Probabilmente a quel tempo il venditore aveva idee diverse.

Mentre oggi le cose, grazie anche al vostro intervento, sono cambiate.
Ieri non vendeva a 235.
Oggi vende a 230 dopo un rialzo da 225 "originali" offerti.
Capita.

Senza il bisogno di stracciarsi tanto le vesti.

Probabile che la stessa proposta, quando non era il momento, sia pure stata avanzata nel passato, senza neppure le vostre tante menate di tecnici, le telefonate "polpettone" sue e del cliente saccente, che non solo fa' la proposta bassa, ma pure malpaga le provvigioni.

Dietro le quinte nel mio studio, il tuo profilo cliente, cosi' viene identificato:
"quello che crede di essere l'unico sulla faccia della terra, a voler eo poter comperare quella casa"

Il fatto che poi, solo successivamente, ti sei resa disposta alle piu svariate evoluzioni acrobatiche, financo a metterti in ginocchio, supplicando, pur di aggiudicarti quella casa, dimostra tutta la fondatezza della mia osservazione.

Ormai era troppo tardi cara.
Sul trapezio dovevi salirci prima.

Nel frattempo quel mediatore ha cercato di fare l'agente immobiliare.
Piuttosto che fare il piccolo passacarte di Asti.

Andando a reperire vecchi o nuovi clienti.

Invocare gli articoli del codice penale, che qui sono stati citati, fa' morir dal ridere.

Pure gli aggettivi che si sono letti, inqualificabile, malafede, colleghi da eliminare, snocciolati dai miei colleghi qui intervenuti, fa' scompisciare dalle risate.

Per converso, se quell'agente immobiliare ti avesse fatto aggiudicare a te l'affare, sottraendolo ad un altro, staresti qui a raccontare, di quanto e' bravo il tuo immobiliarista di fiducia.

Quando ci si chiede a cosa serva un intermediario.

Ad essere determinante.
 
Ultima modifica:

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Grazie per i vostri suggerimenti, delle prove scritte le ho della sua malafede, dato che fino a qualche giorno fa ai miei messaggi in cui chiedevo aggiornamenti lui rispondeva che ancora non si sapeva nulla e che i proprietari ci stavano pensando. Ma sulla carta la casa era gia' stata venduta, dal momento che era gia' stata accettata l'altra proposta d'acquisto di cui io non sapevo nulla in quanto non me ne era mai stata data comunicazione e tanto meno ero stata informata che la mia era stata rifiutata ed i messaggi lo dimostrano. Poi ovviamente tutte le altre maree di cavolate me le ha dette per telefono e non sono stata certo a registrare le telefonate dato che non pensavo di sicuro ad uno scenario del genere. Il fatto di volere agire in qualche modo contro queste persone non parte da un concetto speculativo ma dal fatto che sono dell'idea che le ingiustizie vanno sempre e comunque denunciate soprattutto quando come in questo caso sono intenzionali con la conseguenza di creare danno ad altri. Comunque probabilmente come suggerite voi queste prove potrebbero non bastare, ma quello che proprio non mi va giu' e' che gente del genere alla fine la passi liscia e che sia libera di prendere per il c.... e fare perdere tempo e soldi imbrogliando e dichiarando cose fasulle.
partire con una causa ..il gioco non vale la candela ......ma se ti vuoi togliere un sassolino puoi presentare un reclamo ben circostanziato e documentato all'autorità della concorrenza e del mercato ....e magari se ne scaturirebbe un provvedimento ,forse potrebbe anche valere la pena fare una causetta....ripeto forse ...
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Non si capisce, in questa vicenda, che cosa vi sia di tanto incredibile.

Normale amministrazione, che lo stesso immobile, sia conteso da due o piu soggetti acquirenti

Che magari, l'avevano pure vista, assai prima di te.
Avanzando la stessa proposta.
Oppure anche piu alta.
Non sorprenderebbe.

Probabilmente a quel tempo il venditore aveva idee diverse.

Mentre oggi le cose, grazie anche al vostro intervento, sono cambiate.
Ieri non vendeva a 235.
Oggi vende a 230 dopo un rialzo da 225 "originali" offerti.
Capita.

Senza il bisogno di stracciarsi tanto le vesti.

Probabile che la stessa proposta, quando non era il momento, sia pure stata avanzata nel passato, senza neppure le vostre tante menate di tecnici, le telefonate "polpettone" sue e del cliente saccente, che non solo fa' la proposta bassa, ma pure malpaga le provvigioni.

Dietro le quinte nel mio studio, il tuo profilo cliente, cosi' viene identificato:
"quello che crede di essere l'unico sulla faccia della terra, a voler eo poter comperare quella casa"

Il fatto che poi, solo successivamente, ti sei resa disposta alle piu svariate evoluzioni acrobatiche, financo a metterti in ginocchio, pur di aggiudicarti quella casa, dimostra la tutta la fondatezza della mia osservazione.

Ormai era troppo tardi cara.
Sul trapezio dovevi salirci prima.

Nel frattempo quel mediatore ha cercato di fare l'agente immobiliare.
Piuttosto che fare il piccolo passacarte di Asti.

Andando a reperire vecchi o nuovi clienti.

Invocare gli articoli del codice penale, che qui sono stati citati, fa' morir dal ridere.

Pure gli aggettivi che si sono letti, inqualificabile, malafede, colleghi da eliminare, snocciolati dai miei colleghi qui intervenuti, fa' scompisciare dalle risate.

Per converso, se quell'agente immobiliare, ti avesse fatto aggiudicare a te l'affare sottraendolo ad un altro, staresti qui a raccontare, di quanto e' bravo il tuo immobiliarista di fiducia.

Quando ci si chiede a cosa serva un intermediario.

Ad essere determinante.

tutto quello che vuoi , non discuto , ma se una proposta viene rifiutata senza indugio devi comunicarlo al proponente , altrimenti è pratica commerciale scorretta ....
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
A Franco Califano,

Il venditore puo' cambiare idea 100 volte prima dello scadere della proposta.
potrei replicare a wanda marchi....ma ho un altro stile non da venditore e battibecchi di mercato rionale , e pertanto invece ti invito
a moderare i termini quando ti rivolgi ad altri membri ed ad altri professionisti premesso cio , io sono avvocato e tu sei mediatore , e legalmente sono io ad essere titolato ad inquadrare legalmente doveri e diritti, e se le prassi sono scorrette anche se tutta la categoria dovesse seguirle non abilitano a rendere legale una pratica che legale non è , prima cambi le leggi e poi semmai sei abilitato ad operare in tale direzione , il venditore può cambiare idee come quanto meglio crede ma se ha rifiutato , e come rappresentato anche formalizzando il rifiuto , ed in ogni caso una volta che a maggior ragione abbia accettato un altra proposta che in questo case sembrerebbe molto vicina al rifiuto , l agente deve comunicarlo al proponente , non c'è se non c'è ma ...può in tal caso di variabilità di idee presunte ( perche non sai se dopo il rifiuto quel venditore possa cambiare idea, ) ragguagliare il proponente e richiedergli di dargli tempo , ad ogni modo se un tale comportamento fosse oggetto di reclamo all'autorità della concorrenza e del mercato non credo che l agente ne risulterebbe indenne ....
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
potrei replicare a wanda marchi....ma ho un altro stile non da venditore e battibecchi di mercato rionale , e pertanto invece ti invito
a moderare i termini quando ti rivolgi ad altri membri ed ad altri professionisti premesso cio , io sono avvocato e tu sei mediatore , e legalmente sono io ad essere titolato ad inquadrare legalmente doveri e diritti, e se le prassi sono scorrette anche se tutta la categoria dovesse seguirle non abilitano a rendere legale una pratica che legale non è , prima cambi le leggi e poi semmai sei abilitato ad operare in tale direzione , il venditore può cambiare idee come quanto meglio crede ma se ha rifiutato , e come rappresentato anche formalizzando il rifiuto , ed in ogni caso una volta che a maggior ragione abbia accettato un altra proposta che in questo case sembrerebbe molto vicina al rifiuto , l agente deve comunicarlo al proponente , non c'è se non c'è ma ...può in tal caso di variabilità di idee presunte ( perche non sai se dopo il rifiuto quel venditore possa cambiare idea, ) ragguagliare il proponente e richiedergli di dargli tempo , ad ogni modo se un tale comportamento fosse oggetto di reclamo all'autorità della concorrenza e del mercato non credo che l agente ne risulterebbe indenne ....

Neanche ne verrebbe sfiorato.
Per il resto non fare il permaloso.

Il proprietario si concede a chi vuole.
La definizione del termine lo precisa da oltre tremila anni.

Non ha l'obbligo di comunicare alcunche'.

Il venditore agisce nel proprio interesse.
Rifiuta, accetta, contropropone, ripropone, ignora, ride oppure piange.
Fatti suoi.

In questo contesto l'intermediario non deve proprio un bel niente.
Se non morire forse un giorno.

Se e quando il venditore conclude, interviene nella proposta, nel preliminare, fino al definitivo.
Nel pieno delle sue facolta'.
Potendo pure "cambiare cavallo" dal preliminare al rogito.
Non e' neppure vietato quello.

L'intermediario in tutto cio' e' solo un ammennicolo.

Come vedi, la nostra categoria, puo' fare tanto a meno, della vostra spocchia di titolati ad inquadrare.

L'intermediario non ha fatto nulla di piu' che il suo mestiere.

Per il quale e' previsto un diritto al compenso.

Tutte cose che dovresti sapere.

Se ti capitasse, anche aldiuori del forum, di fare l'avvocato.
 
Ultima modifica:

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Proponente e venditore non sono entrati in contatto direttamente ma intermediati nelle loro comunicazioni dal mediatore ....e non sei avvocato ...e ti ragguaglio essendo la tua professione art. 1759 CC "Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note , relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso"

e vi è Giurisprudenza propria per quanto inerisce l intermediazione immobiliare, ove enuncia molteplici principi tra cui informativi e di condotta .

Ora non che uno debba informarsi da un Avvocato, su ogni novità giurisprudenziale non venendone normalmente a conoscenza, ma poichè ogni professione ha un ordine , o un associazione di categoria la quale aggiorna i propri associati con divulgazione estesa al pubblico avete dove aggiornarvi ... ..ad esempio questo estratto da bollettino fiaip in tema

"In particolare, osserva la Cassazione, tale fondamentale obbligo di corretta informazione si specifica in due attività, una di segno positivo ed una di segno negativo. In particolare, in positivo, si traduce nell’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta al mediatore; in negativo, nel divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Da ciò discende, quale rilevante conseguenza, che, qualora il mediatore fornisca informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente. In particolare, in sintonia con i principi espressi, la giurisprudenza ha preso posizione in ordine ad una serie di rilevanti e comuni fattispecie di danno attinenti alla materia della intermediazione in compravendita immobiliare"
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Proponente e venditore non sono entrati in contatto direttamente ma intermediati nelle loro comunicazioni dal mediatore ....e non sei avvocato ...e ti ragguaglio essendo la tua professione art. 1759 CC "Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note , relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso"

e vi è Giurisprudenza propria per quanto inerisce l intermediazione immobiliare, ove enuncia molteplici principi tra cui informativi e di condotta .

Ora non che uno debba informarsi da un Avvocato, su ogni novità giurisprudenziale non venendone normalmente a conoscenza, ma poichè ogni professione ha un ordine , o un associazione di categoria la quale aggiorna i propri associati con divulgazione estesa al pubblico avete dove aggiornarvi ... ..ad esempio questo estratto da bollettino fiaip in tema

"In particolare, osserva la Cassazione, tale fondamentale obbligo di corretta informazione si specifica in due attività, una di segno positivo ed una di segno negativo. In particolare, in positivo, si traduce nell’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta al mediatore; in negativo, nel divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Da ciò discende, quale rilevante conseguenza, che, qualora il mediatore fornisca informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente. In particolare, in sintonia con i principi espressi, la giurisprudenza ha preso posizione in ordine ad una serie di rilevanti e comuni fattispecie di danno attinenti alla materia della intermediazione in compravendita immobiliare"

Io non so' avvocato.
Ma evidentemente tu non sei Ermellino.


Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n. 19075

Il significato dell’art. 1759, comma 1, c.c.

La norma ha lo scopo di evitare che il mediatore presti la propria attività per lucrare la provvigione pur sapendo che le parti concluderanno affari che non risulteranno di alcuna convenienza per loro o che verranno successivamente annullati per i loro vizi di origine.

Va perciò salvaguardato l’interesse delle parti a una vera rappresentazione della realtà. Le circostanze da comunicare alle parti, oltre ad essere note al mediatore, debbono essere relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare nonché idonee ad influire sulla conclusione del contratto
Deve trattarsi di circostanze in base alle quali le parti decidono di concludere il contratto o di concluderlo a determinate condizioni ovvero di non concluderlo.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
ma se andate dal medico vi mettete a a disquisire sulle sue diagnosi? andate dal ingegnere e vi mettete a disquisire sui calcoli del cemnto armato o le questioni tecniche di un progetto ...NO ma perchè con gli avvocati tutti entrate nel mestiere che non è il vostro? uno degli altri misteri del natura ...
allora ....eccone un altro con lil commento della massima .....,il bello che ho riportato anche l analisi giuridica nel bollettino del associazione di categoria...evidente non si comprende il linguaggio giuridico ...

... avanti savoia ...
...le sentenze vanno ben lette per intero , e occorre leggere i principi enunciati nei percorsi motivazionali ......ed avere la cultura giuridica per comprendere l esplicazione e prtata di detti principi .....non è che apri un elenco telefonico e copi l indirizzo ed il telefono riportato....allora il punto della sentenza da te citata di rilievo per quanto inerente alalcircostanza dei fatti esposti nel post ...è questo :

"2.2. - Secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 cod. civ., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza."

quindi la sentenza va ben oltre il "non solo le circostanze note" che sarebbero quelle banali di quanto si trattava nel post , circostanze non solo taciute ma addirittura false... aggiungiamo che quanto hai anche riportato "Va perciò salvaguardato l’interesse delle parti a una vera rappresentazione della realtà. Le circostanze da comunicare alle parti, oltre ad essere note al mediatore, debbono essere relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare nonché idonee ad influire sulla conclusione del contratto"

allora come inizia l affare che potrebbe concludersi con la conclusione del contratto? ... con la proposta , e con questa inizia ad esplicarsi la prestazione di mediazione ...
 
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Graf

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