prince1973

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
l'ADE inizialmente non te lo blocca (probabilmente manco lo guardano). In caso di controllo msuccessivo io nn sarei molto tranquillo....

se al 4+4 inserisci: "La locazione è destinata ad uso di civile abitazione del Conduttore, restando per altro consentito al Conduttore di svolgere l’attività del tutto secondaria, causale di..."

stai tranquillo e scarichi il 50% del canone...
 

LucaPontellini

Membro Attivo
Agente Immobiliare
halt, enrikon, posso chiederti di dire ciò che vorresti sorvolare ???
Non mi sono mai occupata di locazione, pertanto ammetto massima ignoranza in merito:
si può stipulare un 6+6 per una civile abitazione ? con che dicitura ?
ho pensato al 4 + 4 soltanto perché non mi venivano soluzioni migliori...

Aggiunto dopo 3 minuti :



Tutto teoricamente, e viva l'Italia !!!:D:D:D

Comunque sto studiando meravigliosi "espositori" rimovibili da applicare alle persiane durante il giorno e togliere la sera...in rame anticato....e una targhetta con dimensioni inferiori a 20 x 30 in ceramica.....

...ed i clienti sono tutti amici miei, no ???!!!

I 4 anni sono la durata minima. Nessuna legge impedisce di stipulare contratti di locazione per civile abitazione con durata superiore. 6 + 6, 12 + 12, ecc..
 

LucaPontellini

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Sei sicuro? Mi sembra di ricordare che la durata debba sempre essere 4 + "multipli di 4", e così via! :confuso: :occhi_al_cielo:

;)

Mi sono sbagliato, la prima durata è libera, ma con un minimo di 4, mentre il rinnovo automatico è sempre di 4.
Quindi 5 +4, 6+4, 7+4, sino ad un massimo di 30 anni.

Aggiunto dopo 2 minuti :

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
 

MaxMatteo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
...e se di durata ultranovennale vanno fatti per atto pubblico/scrittura privata autenticata.

Per quanto riguarda il contratto l'AdE si infischia del contenuto: il suo compito è accertarne e riscuotere le imposte, stop.

Un contratto non deve violare nessuna legge né prevedere delle deroghe alle stesse (le deroghe possono essere fatte solo dal legislatore).

Quindi per la locazione: L.431/98 prevede l'utilizzo dell'immobile come abitazione (usa questo) e specificare che all'interno della stessa il locatore acconsente che:
-il locatario possa esercitare la sua attività di AI;
-il locatario stesso possa sublocare alla sua ditta parte dell'immobile.
Così facendo puoi: scaricare in maniera trasparente per il fisco la quota di locazione per l'attività e non incorrere a nessun contenzioso con il locatore.

Per quanto riguarda le spese per le utenze acqua-luce-gas-tel-etc. un circolare dell'AdE ha espressamente indicato che per essere scaricate dall'Ai queste (all'interno della propria abitazione) devono comunque essere intestate come utenza affari alla ditta dell'Ai stesso.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Dispiace Susi, ma proprio non puoi.
L'escamotage di Princ1973 è fuorilegge.
Il contratto ad uso promiscuo è frutto di pura fantasia e non è tutelato da alcuna legge.
Qualcuno lo stipula adottando il criterio della prevalenza della destinazione d'uso.
Altri dichiarando che l'immobile è ad uso abitazione ed il proprietario acconsente al conduttore di svolgere nell'immobile l'attività del tutto secondaria, causale o accessoria.
Che non mi sembra sia il tuo caso.
Ma dico, se l'immobile è di tuo gradimento perchè non proponi alla proprietà il cambio di destinazione d'uso con spese a tuo carico?
Se è d'accordo ti potrai scaricare anche quelle.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto