Mi sa che devi studiare o rimani al nesso causalemi sa che hai inventato una nuova figura "professionale". massimo
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Mi sa che devi studiare o rimani al nesso causalemi sa che hai inventato una nuova figura "professionale". massimo
Direi che non puoi fare nulla, per vari motivi. prima di tutto perchè avevi tutto il tempo di fare le verifiche prima del rogito, non si tratta di acquisti on line, sapere che sono 80 o 100 o 45 non conta, vedi l'immobile ed hai accesso alla documentazione.quesito si deve citare solo l'agente immobiliare-sua assicurazione- per pubblicita ingannevole o anche venditore?
i danni oltre la differenza prezzo quali richiedere previa mediazione?
Poco professionale ED IMPUNITO.. più che altro.... Eh già.. Parole tante garanzie zero.Direi che non puoi fare nulla, per vari motivi. prima di tutto perchè avevi tutto il tempo di fare le verifiche prima del rogito, non si tratta di acquisti on line, sapere che sono 80 o 100 o 45 non conta, vedi l'immobile ed hai accesso alla documentazione.
Se poi quei metri fossero in visura allora la questione si chiude anche sul piano morale.
Indubbiamente se l'agente avesse messo i metri a casaccio allora sarebbe stato poco professionale, ma ora è tardi. Ciao!
Si impunito, dopo il rogito (salvo che non fosse la metratura in visura) Ma se da acquirente non controlli questa cosa prima del rogito è perchè non ti interessa ai fini dell'acquisto, farlo dopo sembra (ripeto sembra) un modo per cercare una scusa per avere qualche vantaggio, sarebbe lecito pensarlo.Poco professionale ED IMPUNITO.. più che altro.... Eh già.. Parole tante garanzie zero.
Si, quella dell'agente immobiliare milionario (dice) che lavora non si sa dove e garantisce non si sa cosa...mi sa che hai inventato una nuova figura "professionale". massimo
Citare per cosa? Quali mq avrebbe pubblicizzato la Agenzia e quali avrebbe rilevato il Tecnico? Non hai comperato a corpo e non a misura o non hai nemmeno letto l’atto?quesito si deve citare solo l'agente immobiliare-sua assicurazione- per pubblicita ingannevole o anche venditore?
i danni oltre la differenza prezzo quali richiedere previa mediazione?
mi sa che hai inventato una nuova figura "professionale".
quella dell'agente immobiliare milionario (dice) che lavora non si sa dove e garantisce non si sa cosa...
logico !a maggior ragione un professionista iscritto all'albo con responsabiita professionale
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4009/2019 del 21.2.2019 conferma la responsabilità dell’agente immobiliare
Il Tribunale adito, accogliendo le domande dell’acquirente, ha affermato il seguente principio: “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità può essere fatta valere dall’acquirente chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, ”.
Il Tribunale ha infatti accertato che tali anomalie erano “facilmente rilevabili” dall’agente e pertanto non aver informato il proprio cliente, anzi rassicurandolo sui dati dell’immobile, “costituisce grave inadempimento alle obbligazioni assunte ”.
La decisione del Tribunale è pienamente condivisibile per una serie di importanti considerazioni:
Significativamente lo stesso art. 17 del cod. deont. dei mediatori prevede “L’associato Fiaip è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regola e della diligenza professionale” .
Parimenti la Legge n. 39 del 1989 definisce i contorni dell’attività che il mediatore si obbliga a compiere, essendo, per la veste professionale riconosciuta normativamente, abilitato a svolgere attività complementare e necessaria per la conclusione dell’affare. E’ dunque gravato da un obbligo di corretta informazione; tale incombente si sostanzia nell’obbligo di comunicare tutte le circostanze a lui note, nonché quelle conoscibili con la specifica diligenza professionale.
In tale solco interpretativo si allinea la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale è configurabile una responsabilità del professionista in caso di omesse informazioni o informazioni errate su di un profilo essenziale dell’affare, “responsabilità fondata sul dovere di correttezza e sulla tutela dell’affidamento della controparte quanto alla fondatezza e veridicità delle affermazioni del mediatore.
Bisognerà cambiare il Codice Civile...insieme a tante altre coseIl Truce ha ragione.
Il "nesso causale" è destinato a perire a breve.
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