enryko

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Salve, avrei bisogno di un vostra consulenza.
Nel 2013 ho ricevuto con una donazione la nuda proprietà di un immobile nel comune di Roma (nel quale risiedo) usufruendo delle agevolazioni "prima casa". Ora vorrei acquistare un nuovo appartamento sempre nello stesso comune che diventerebbe la mia abitazione principale. La domanda è: posso usufruire delle agevolazioni "prima casa" essendo il precedente atto a titolo gratuito?
Faccio la domanda perché ci sono delle modifiche effettuate nella legge di stabilità 2016 che potrebbero impattare la questione.
So per certo che con la circolare 7 maggio 2001, n. 44/E l'agenzia delle entrate ha esplicitato che:

"Appare utile evidenziare che l'applicazione dell'agevolazione in
argomento non preclude la possibilita', in sede di successivo acquisto a
titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti
dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, per la diversita' dei presupposti che legittimano l'acquisto del
bene in regime agevolato."

Volevo capire se la legge di stabilità 2016 (in particolare l'art. 1 comma 55) e successiva circolare dell'agenzia delle entrate 12/E dell'8 aprile 2016 hanno modificato in qualche modo la questione ed ora per usufruire della agevolazione "prima casa" per il secondo acquisto (a titolo oneroso) è necessario cedere l'immobile che si possiede entro un anno dal rogito anche qualora il precedente immobile fosse stato acquistato a titolo gratuito (donazione).
Spero di essere stato chiaro. Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Grazie
 

essezeta67

Membro Junior
Privato Cittadino
Anche se l'hai ricevuto a titolo gratuito, ti sono state applicate le aliquote agevolate nella precedente acquisizione.

Per richiedere i benefici fiscali prima casa, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

§ di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
§ di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
 

enryko

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Perfetto, fin qui siamo d'accordo. Allora come va interpretata questa circolare emanata dall'agenzia delle entrate nel 2001 con la quale viene specificato che

"L’agevolazione “prima casa” fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro). Al contrario, l’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriori acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile."

Grazie della celere risposta.
Saluti
 

enryko

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Preclude, infatti.

Scusa, forse non hai letto attentamente...

Al contrario, l’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriori acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile."

il mio ulteriore acquisto non è a titolo gratuito ma è a titolo oneroso. La precedente donazione era a titolo gratuito. Quindi il mio caso rientra nella prima parte (precedente "Al contrario"). Sei d'accordo?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ah, Ok, scusa, hai ragione.

A me sembra un quesito da Ufficio delle Entrate del comune, anche perchè è noto che ogni ADE interpreta le leggi e le circolari a modo suo...

A Bologna, spesso quello che dice uno è diverso da quello che dice l'altro... e meno male che adesso sono solo due: fino a qualche anno fa erano quattro.:confuso::confuso::confuso:
 

vostok1

Membro Ordinario
Professionista
Se ne era discusso in un altro post, per quanto mi riguarda successivamente alla donazione con agevolazioni prima casa, l'acquisto a titolo oneroso non preclude di richiedere ancora le agevolazioni.

Come dice Bagudi, la cosa migliore da fare è chiedere all'ADE all'impiegato che si occupa dei controlli sulla tassazione degli atti notarili, per avere la sicurezza al 100%.
 

gardabusiness

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Avevo letto anch'io tempo fa la circolare mi sembra che sia chiaro l'intento: è come se fossero 2 agevolazioni diverse e separate: ognuna va per conto suo: si ha diritto ad una donazione agevolata e ad un acquisto a titolo oneroso agevolato, indipendentemente l'uno dall'altro
 

enryko

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Avevo letto anch'io tempo fa la circolare mi sembra che sia chiaro l'intento: è come se fossero 2 agevolazioni diverse e separate: ognuna va per conto suo: si ha diritto ad una donazione agevolata e ad un acquisto a titolo oneroso agevolato, indipendentemente l'uno dall'altro

Come dici tu, la circolare è molto chiara ed è riportata anche in altri documenti dell'Agenzia delle Entrate. Quindi fin li senza dubbi. Il problema subentra con la nuova legge di stabilità 2016 (in particolare l'art. 1 comma 55). Ad esempio con lo Studio n. 5-2016/T il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che "non sembra che il regime agevolato possa essere concesso qualora l’acquirente acquisti un nuovo immobile essendo ancora titolare di un’altra abitazione situata nello stesso Comune e acquistata in regime ordinario oppure a titolo gratuito" (estratto da fondo pagina 4). Ci sono varie interpretazioni, ecco il motivo dei miei dubbi.
 

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