Salve, avrei bisogno di un vostra consulenza.
Nel 2013 ho ricevuto con una donazione la nuda proprietà di un immobile nel comune di Roma (nel quale risiedo) usufruendo delle agevolazioni "prima casa". Ora vorrei acquistare un nuovo appartamento sempre nello stesso comune che diventerebbe la mia abitazione principale. La domanda è: posso usufruire delle agevolazioni "prima casa" essendo il precedente atto a titolo gratuito?
Faccio la domanda perché ci sono delle modifiche effettuate nella legge di stabilità 2016 che potrebbero impattare la questione.
So per certo che con la circolare 7 maggio 2001, n. 44/E l'agenzia delle entrate ha esplicitato che:
"Appare utile evidenziare che l'applicazione dell'agevolazione in
argomento non preclude la possibilita', in sede di successivo acquisto a
titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti
dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, per la diversita' dei presupposti che legittimano l'acquisto del
bene in regime agevolato."
Volevo capire se la legge di stabilità 2016 (in particolare l'art. 1 comma 55) e successiva circolare dell'agenzia delle entrate 12/E dell'8 aprile 2016 hanno modificato in qualche modo la questione ed ora per usufruire della agevolazione "prima casa" per il secondo acquisto (a titolo oneroso) è necessario cedere l'immobile che si possiede entro un anno dal rogito anche qualora il precedente immobile fosse stato acquistato a titolo gratuito (donazione).
Spero di essere stato chiaro. Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Grazie
Nel 2013 ho ricevuto con una donazione la nuda proprietà di un immobile nel comune di Roma (nel quale risiedo) usufruendo delle agevolazioni "prima casa". Ora vorrei acquistare un nuovo appartamento sempre nello stesso comune che diventerebbe la mia abitazione principale. La domanda è: posso usufruire delle agevolazioni "prima casa" essendo il precedente atto a titolo gratuito?
Faccio la domanda perché ci sono delle modifiche effettuate nella legge di stabilità 2016 che potrebbero impattare la questione.
So per certo che con la circolare 7 maggio 2001, n. 44/E l'agenzia delle entrate ha esplicitato che:
"Appare utile evidenziare che l'applicazione dell'agevolazione in
argomento non preclude la possibilita', in sede di successivo acquisto a
titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti
dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, per la diversita' dei presupposti che legittimano l'acquisto del
bene in regime agevolato."
Volevo capire se la legge di stabilità 2016 (in particolare l'art. 1 comma 55) e successiva circolare dell'agenzia delle entrate 12/E dell'8 aprile 2016 hanno modificato in qualche modo la questione ed ora per usufruire della agevolazione "prima casa" per il secondo acquisto (a titolo oneroso) è necessario cedere l'immobile che si possiede entro un anno dal rogito anche qualora il precedente immobile fosse stato acquistato a titolo gratuito (donazione).
Spero di essere stato chiaro. Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Grazie