luca rebuzzoni
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Buongiorno a tutti, spero di non essermi sbagliato sezione. So che è un argomento che è già stato dibattuto ma la circolare 19 del 2001 parla chiaro sulla possibilità di usufruire le agevolazioni prima casa.
Questa è la parte del testo che vorrei discutere. Nelle ultime 3 righe è espressamente scritto:
"Chi acquista un immobile classificato nella categoria A/10, ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione".
Secondo me è escluso il cambio di destinazione da fare prima del rogito, altrimenti non sarebbe più un A/10...
Ovviamente, non deve aver intestata un'altra abitazione o aver già usufruito delle agevolazioni.
I NUOVI BENEFICIARI
circolare n. 19/2001 Questi i nuovi beneficiari delle agevolazioni, in base alla circolare n. 19 del 2001.
Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduto una comprata da un' impresa prima del 22 maggio 1993 con l' IVA al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993.
In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell'immobile alienato era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
Chi ha fatto costruire in proprio, con contratto di appalto, l'antecedente prima casa da un' impresa, anche prima del 22 maggio 1993.
Il contratto di appalto dovrebbe essere scritto e registrato e, alla data di consegna dell'immobile alienato, il contribuente deve essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge per l'acquisto della prima casa.
Chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i benefici prima casa o con IVA ridotta, purché la donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto.
Chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all' imposta di registro pagata per la permuta (che riguarda due immobili), ma in modo proporzionale rispetto all'unico immobile interessato.
Chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o IVA dal singolo comproprietario per la propria quota.
Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che, una volta ultimato, non sia da considerare "di lusso".
Chi vende una casa ereditata o avuta in donazione, qualora il defunto o il donatore l'abbia acquistata con i benefici prima casa.
Il credito d' imposta si trasferisce agli eredi, va riportato nella denuncia di successione e incrementa l'imponibile da tassare.
Chi acquista, o ha acquistato e rivenduto, un immobile classificato nella categoria A/10 (uffici), ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione.
Questa è la parte del testo che vorrei discutere. Nelle ultime 3 righe è espressamente scritto:
"Chi acquista un immobile classificato nella categoria A/10, ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione".
Secondo me è escluso il cambio di destinazione da fare prima del rogito, altrimenti non sarebbe più un A/10...
Ovviamente, non deve aver intestata un'altra abitazione o aver già usufruito delle agevolazioni.
I NUOVI BENEFICIARI
circolare n. 19/2001 Questi i nuovi beneficiari delle agevolazioni, in base alla circolare n. 19 del 2001.
Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduto una comprata da un' impresa prima del 22 maggio 1993 con l' IVA al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993.
In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell'immobile alienato era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
Chi ha fatto costruire in proprio, con contratto di appalto, l'antecedente prima casa da un' impresa, anche prima del 22 maggio 1993.
Il contratto di appalto dovrebbe essere scritto e registrato e, alla data di consegna dell'immobile alienato, il contribuente deve essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge per l'acquisto della prima casa.
Chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i benefici prima casa o con IVA ridotta, purché la donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto.
Chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all' imposta di registro pagata per la permuta (che riguarda due immobili), ma in modo proporzionale rispetto all'unico immobile interessato.
Chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o IVA dal singolo comproprietario per la propria quota.
Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che, una volta ultimato, non sia da considerare "di lusso".
Chi vende una casa ereditata o avuta in donazione, qualora il defunto o il donatore l'abbia acquistata con i benefici prima casa.
Il credito d' imposta si trasferisce agli eredi, va riportato nella denuncia di successione e incrementa l'imponibile da tassare.
Chi acquista, o ha acquistato e rivenduto, un immobile classificato nella categoria A/10 (uffici), ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione.