Ross68

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buonsera,
sto acquistando un appartamento dove trasferire la mia residenza (essendo ora in affitto) nel comune dove già possiedo un immobile al 50% che pero', essendo separato, è stato assegnato alla mia ex e ai miei figli.
Avendo usufruito, nel 2000, delle agevolazioni come prima casa, per l'acquisto dell'immobile ora assegnato alla mia ex, posso usufruire delle stesse agevolazioni per l'acquisto di questo nuovo immobile?

Grazie in anticipo.

Rosario.
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Temo proprio di no.
La cosa economicamente più favorevole potrebbe essere quella di donare il tuo 50% ai tuoi figli ed a questo punto hai la possibilità di una "prima casa".
PS
Per mantenere il "controllo" del tuo 50% attuale potresti donare la sola nuda proprietà mantenendo l'usufrutto.
Per tutti gli altri aspetti fiscali rimarrebbe comunque alla tua ex moglie ogni onere
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Avendo usufruito, nel 2000, delle agevolazioni come prima casa, per l'acquisto dell'immobile ora assegnato alla mia ex, posso usufruire delle stesse agevolazioni per l'acquisto di questo nuovo immobile?
Penso proprio di si, perché è possibile avere di nuovo le agevolazioni, se la casa "vecchia" è inidonea a soddisfare le esigenze abitative del proprietario, dopo la sentenza della Cassazione del 2018 che ha affrontato il problema.
Quindi chiedi al notaio, ma dovresti poter godere di nuovo degli sgravi.

"Bonus anche per la seconda casa: in quali casi
Come sopra anticipato, sebbene la normativa di riferimento non abbia subito modifiche nel corso degli anni, è stata la Giurisprudenza ad estendere il bonus anche per l’acquisto della seconda casa, a specifiche condizioni.

Con una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2018 è stato ritenuto legittimo l’accesso al bonus anche per la seconda casa nel caso in cui l’immobile precedentemente acquistato risulti inidoneo a soddisfare le esigenze abitative del possessore.


Si tratta ad esempio dei casi di inidoneità soggettiva, ovvero quando la casa precedentemente acquistata non può più soddisfare le esigenze abitative del contribuente e della sua famiglia o di inidoneità oggettiva, come nel caso di immobile dato in affitto e che quindi non può essere utilizzato dal proprietario in quanto sottoposto a vincolo giuridico (come disposto dalla Cassazione con successiva sentenza del 27 luglio 2018)."
Tratto da :
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Mi auguro che abbia ragione francesca63 ma ...... dubito che lo stato di "separazione" (non scioglie il vincolo coniugale) consenta questa interpretazione.
Cosa succede, secondo francesca63 se domani i coniugi si riuniscono ? Ross68 ha usufruito 2 volte della prima casa e, non essendoci gli elementi perché lo Stato richieda quanto pagato in meno all'atto dell'acquisto della seconda casa, lo Stato rimane fregato?
PS
Oggi di false separazioni a fini fiscali ce ne sono molte ma lo Stato cerca di limitarle e questa sarebbe facilissima da attuare (fermo restando che non è il caso di Rosss8)
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
dubito che lo stato di "separazione" (non scioglie il vincolo coniugale) consenta questa interpretazione.
La casa è stata assegnata all'ex moglie, quindi non è disponibile per @Ross68 .
La sentenza dice che è possibile godere delle agevolazioni per la seconda volta anche in caso di immobile dato in affitto (benché anche l'affitto sia "a tempo")

Naturalmente, come ho gia suggerito, meglio approfondire chiedendo lumi al notaio.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto