E' quello che temevo... anche se non riesco a trovare una logica anzi, parafrasando l'Agenzia delle Entrate, mi sa che il fisco la tradisca proprio questa logica.
Mi spiego meglio con alcuni esempi.
Esempio 1
Acquisto da un'agenzia immobiliare (e a questo punto diciamo anche da un'asta giudiziaria) un terreno edificabile. Dichiaro di costruirci su la mia prima casa (entro 1 anno? entro 5 anni? non è un problema... sotto la mia responsabilità
dichiaro di costruirla entro un tempo che il legislatore ritiene congruo, pena la restituzione dell'agevolazione goduta, cosi come avviene se si vende entro 5 anni dall'acquisto) e ho i requisiti per godere delle relative agevolazioni fiscali =>
non posso godere delle agevolazioni fiscali perchè il terreno non è un immobile e il fisco... non tradisce questa logica
Esempio 2
Acquisto da un'agenzia immobiliare o da un costruttore terreno con casa =>
posso godere delle agevolazioni fiscali per la "prima casa"
sull'intero pacchetto (quindi
anche sulla "quota terreno")
Esempio 3 (della serie, oltre al danno la beffa)
Dalla Circolare n°38 del 12 agosto 2005 della Agenzia delle Entrate:
VENDITA CASA ENTRO 5 ANNI: I proprietari che vendono l'immobile entro i cinque
anni perdono i benefici fiscali se non acquistano una nuova prima casa entro un anno dalla vendita.
L'agevolazione non decade anche se si acquista un terreno, ma è necessario che entro un anno debba essere edificata la nuova casa.
Ma come, prima il terreno edificabile non è un immobile (esempio 1)... poi come d'incanto (esempi 2 e 3) ritorna ad esserlo o per lo meno viene considerato come tale ai fini delle agevolazioni fiscali ?!
Ulteriori 2 riflessioni:
- Nel diritto italiano, che distingue i beni in mobili ed immobili, sono considerati immobili, per disposizione espressa dell'art. 812 del Codice civile italiano «il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione». Tutti gli altri beni non ricompresi in questa elencazione sono da considerarsi beni mobili.
Probabilmente il fisco non ha letto il Codice civile italiano...
- Ma facciamo finta anche noi di non
tradire la logica del fisco e
... fidiamoci: il terreno non è un immobile! Oooh bene... allora io l'acquisto da un'agenzia immobiliare (o da un'asta) e pago il 21 % d'IVA. Poi però non mi vengano a chiedere l'IMU perchè, come cita Wikipedia "L'
Imposta municipale propria (IMU) è un
'imposta che si applica in
Italia sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
l'imposta comunale sugli immobili (ICI)." Quindi, non essendo il terreno edificabile un immobile, non dovrebbe neppure dare redditi fondiari di conseguenza non pagare l'IMU. Ed invece il fisco la vuole eccome l'IMU sui terreni edificabili... ed anche salata.
In sostanza
il legislatore, se voglio utilizzare le agevolazioni fiscali "prima casa",
mi obbliga ad acquistare prima un "pacchetto completo" da un'agenzia immobiliare o da un costruttore poi (ma solo poi, all'eventuale secondo acquisto) mi lascia libero di fare ciò che voglio (per esempio acquistare il terreno, far preparare le fondamenta ed eventualmente costruirci su una casa in latero-cemento oppure in legno).
Lo trovo discriminatorio verso chi vuole, rispettando i requisiti per aver accesso alle agevolazioni (casa non di lusso, ecc...), gestire passo passo l'investimento della proprio vita fin dalla prima scelta di costruire.
Scusandomi per il lungo post (ma sono davvero tante le cose che non mi tornano), colgo l'occasione per ringraziare chiunque voglia spiegare/chiarire la questione.
Grazie.