LEGGE SUL CONDONO 326/2003 ART. 32 COMMA 25
Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi
L'ART. 40 DELLA 47/85 RICADE NEL CAPO IV E' STATO RIBADITO ED ADEGUATO NELLA LEGGE SUL CONDONO DEL 2003.
la ratio della norma (...si dice così no??) è quella che, detta in parole povere, un tribunale non potrebbe autorizzare la vendita di un cespite illegittimo. la procedura giusta, a mio avviso, sarebbe quella di ripristinare lo stato dei luoghi autorizzato a spese dell'esecutato per poi procedere con la vendita all'asta; ma la norma prevede altro.
Premesso che non sono molto pratico dell'argomento:
parliamo di un immobile che ha 2 appartamenti (A/3), su due livelli, secondo bando vendita e secondo catasto.
Secondo catasto comunale uno dei due è A/10. Tale difformità è presentata solo oggi, poco prima di procedere alla stipula dell'atto notarile.