Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Grazie Umberto x il tuo tempo,
siccome oggi farò la proposta, ho chiesto all'ai come la fanno e mi ha detto che fanno proposta "standard" ma con eventuali clausole modificabili o da inserire se necessario, con assegno intestato al venditore di 2mila (esempio), poi ad accettazione, si va al preliminare cosa + dettagliata, con caratteristiche varie, clausole, penali se necessarie etc etc che sarà registrato, l'assegno precedente lo si straccia e se ne fa uno a titolo di caparra confirmatoria (es. 10%) sempre intestato al venditore. Questa in linea di massima è la prassi che un po' tutti usano (anche l'ai precedente fece così). Può andare bene??

Migliaia di compravendite vengono fatte così e non sono irregolari. Sarebbe meglio fare un preliminare un pò più dettagliato con una caparra più sostanziosa da subito. Stacciare le scritte precedenti non è proprio il massimo, ma se c'è l'accordo delle parti e non ci sono irregolarità fiscali, può andare bene..
 
P

prisco79

Ospite
Si ne ho lette varie, l'unica differenza sarebbe versare già una caparra confirmatoria alla proposta d'acquisto giusto?
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
il deposito che tu acquirente versi diventa caparra confirmatoria quando il venditore accetta la tua proposta che a sua volta diventa preliminare.
quindi quella proposta e' gia' un preliminare.
se poi le due parti sono d'accordo possono stipulare un nuovo preliminare e stracciare quello vecchio.
il problema nascerebbe se le due parti non fossero d'accordo.
 
P

prisco79

Ospite
il problema nascerebbe se le due parti non fossero d'accordo

Non sono d'accordo che significa? Che uno dei due non assolve più al dovere di vendere o comprare? la confirmatoria va comunque restituita più il doppio.
Cosa cambia? O meglio alla peggio cosa può capitare??
 
P

prisco79

Ospite
Ciao,
ho letto che nei preliminari viene citato il fatto che si dichiara che la costruzione della casa in oggetto è avvenuta anteriormente al 1 settembre 1967. Nel mio caso la casa è stata costruita nel 81, bisogna citare qualcosa in merito?

Io ho trovato questo artcolo: art. 41. Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni

1. Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967 per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo comma dell’art. 21 della presente legge.

2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35.

3. La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.


E' necessario scrivere qualcosa oppure no? Grazie!;)
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Non sono d'accordo che significa? Che uno dei due non assolve più al dovere di vendere o comprare? la confirmatoria va comunque restituita più il doppio.
Cosa cambia? O meglio alla peggio cosa può capitare??
una proposta e' gia' un preliminare quando il venditore accetta.
allora se uno stipula una proposta che rimanda ad un preliminare quella proposta e' nulla.
ma se le due persone se sono assolutamente d'accordo a farlo, e vogliono compilare un preliminare allora naturalmente il nuovo preliminare sarebbe valido.
Ma se le due persone davanti al preliminare dovessero litigare o non esser d'accordo sulle varie variazioni che potrebbero essere presentate, iniziano i problemi.
cosa rimane???
Il preliminare quello a cui rimandava la proposta non e' stato firmato e rimane la proposta originale che rimandava al preliminare..........................quindi preliminare del preliminare ..............nullo.
non si restituisce niente doppio perche' il contratto e' nullo, carta straccia.
l'agente non ha diritto alla provvigione.
e il venditore deve restituire la caparra che ha ricevuto.
 

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