Come indicato in ragione dell'art. 896 cod. civ. il proprietario di un terreno può, in qualunque tempo, costringere il vicino a recidere i rami di un albero (poco importa se a distanza legale o meno) che si protendono sul suo fondo.
La norma regola il caso più comune in cui per recidere i rami occorre salire sull'albero e quindi entrare sul fondo altrui; ha quindi stabilito che è il proprietario dell'albero a dover provvedere e che avrà la scelta tra tagliare l'intero ramo oppure accorciare il ramo in modo che non oltrepassi il confine.
Si deve ritenere però che anche il proprietario invaso, se vi riesce, possa tagliare, stando sul proprio terreno, quella parte di ramo che oltrepassa la linea ideale del confine. E infatti per le radici il legislatore stabilisce che sempre possono essere tagliate lungo il confine le radici entrate nel fondo proprio.
Il diritto di recidere rami o radici di un albero può trovare limitazioni in particolari norme locali che sottopongano a tutela alberi di certe specie o dimensioni, in quanto la recisione comporti un danno per l'albero.
Per quanto riguarda l'usucapione a escludere qualsiasi dubbio l'art. 896 è chiaro nel dire che i rami possono essere recisi in qualunque tempo e non può essere eccepita usucapione in quanto non è possibile fornire un momento iniziale dal quale considerare l'inizio del periodo perché il ramo cresce continuamente e ogni giorno si concretizza una situazione nuova a cui il proprietario del fondo servente ha diritto di reagire (può tollerare e gradire un metro di ramo e può reagire quando il ramo gli entra in casa! E se così fosse i vent'anni per il diritto di usucapione decorrono dal momento della semina, oppure dal momento in cui il ramo ha superato il confine oppure dal momento in cui ha assunto dimensioni intollerabili?
Si segnala in tal senso la sentenza n. 4361/2002 con la quale la Cassazione affermò che il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.
Diverse conclusioni si potrebbero ricavare dalla giurisprudenza se, come indicato da altro membro, si trattasse di un albero d'importanza storica ma per loro valgono interpretazioni che privilegiano altri aspetti.