Allora, la legge urbanistica del 1942 rende leggittimi TUTTI i fabbricati antecedenti a questa data che non abbiano in corso iter per la demolizione (praticamente impossibile).
da quel momento tutti gli "erigendo" edifici dovevano attenersi a norme urbanistiche di piani regolatori, programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi che tutti i comuni dovevano avere entro una tale data dall'entrata in vigore della legge urbanistica fondamentale del 1942.
Nel 1975 con il D.M. 5/7/75 lo stato ha provveduto a stabilire un limite minimo di altezza per i locali ad uso abitativo impostando tale limite a 2.70m riducibili a 2.40m per i locali accessori quali bagni, corridoi e ripostigli. Tale limite di 2.70m è ridotto a 2.55m nei comuni montani e nelle zone montane dei comuni con zone miste. Andando a legiferare una oramai consolidata consuetudine di svariati comuni italiani.
Tale limite, che per semplicità chiamerò "limite igienico-sanitario" è derogato nei seguenti casi:
- immobile ad uso abitativo ante 1942
- immobile ad uso abitativo edificato in forza di licenza edilizia prima del D.M. 5/7/1975
- immobile condonato attraverso condoni del 1985,1994 e 2003(anche 2004 se residenti nel Lazio)
Quindi ci servono maggiori informazioni per darti dei chiarimenti:
- Dove abita, in che città?
- Dove si trova l'abitazione? in che anno è stata costruita? si trova in un centro storico?
- Sono stati fatti condoni?
Comunque per tranquillizarla posso dire con assoluta certezza che se c'è l'abitabilità al 99.9999999% è tutto ok.
aspettiamo un tuo riscontro.
Colgo l'occasione per ringraziare TUTTI per lo straordinario lavoro che facciamo tutti, e non importa che qualche informazione data sia sbagliata, bisogna ringraziare tutti, per il lavoro disinteressato che facciamo, e non bisogna criticare NESSUNO. Ognuno è esperto nel suo campo e che nessuno si azzardi a criticare nessuno.
saluti a tutti e compliementi ancora.
saluti