Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum, ma non ho trovato una discussione simile. Grazie in anticipo delle vostre risposte.
Sto valutando l’acquisto di un appartamento su due livelli in Friuli Venezia Giulia (non comune montano) costruito nel 2005. Nella planimetria catastale, l'altezza media del secondo piano, dove sono presenti due camere e un bagno è di 3m.
Invece, l'altezza del primo piano, dove sono presenti soggiorno, cucina, bagno è di 2,65m. Nella planimetria catastale i vani sono tutti indicati (sogg/pranzo, cucina, bagno, dis, camera).
Da quello che ho potuto apprendere informandomi, l'altezza minima per abitabilità dovrebbe essere di 2,7m per il DM del 1975. Tuttavia la legge regionale 44/1985 del FVG riduce l'altezza minima a 2,5m? Potrebbe l'altezza inferiore a 2,7m essere dovuta alla legge regionale e quindi sia tutto in regola anche per il primo piano? Una legge regionale potrebbe modificare i parametri del DM del 1975? Cosa mi suggerite di verificare prima di fare una proposta?
Estratto art1,2 della legge regionale:
Sto valutando l’acquisto di un appartamento su due livelli in Friuli Venezia Giulia (non comune montano) costruito nel 2005. Nella planimetria catastale, l'altezza media del secondo piano, dove sono presenti due camere e un bagno è di 3m.
Invece, l'altezza del primo piano, dove sono presenti soggiorno, cucina, bagno è di 2,65m. Nella planimetria catastale i vani sono tutti indicati (sogg/pranzo, cucina, bagno, dis, camera).
Da quello che ho potuto apprendere informandomi, l'altezza minima per abitabilità dovrebbe essere di 2,7m per il DM del 1975. Tuttavia la legge regionale 44/1985 del FVG riduce l'altezza minima a 2,5m? Potrebbe l'altezza inferiore a 2,7m essere dovuta alla legge regionale e quindi sia tutto in regola anche per il primo piano? Una legge regionale potrebbe modificare i parametri del DM del 1975? Cosa mi suggerite di verificare prima di fare una proposta?
Estratto art1,2 della legge regionale:
Art. 1
Ambito di applicazione della legge
La presente legge disciplina le altezze minime ed i principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.
Art. 2
Altezza minima dei vani
L' altezza interna utile dei vani adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi non può essere inferiore a metri 2,50 se gli edifici sono impostati ad una quota media non superiore a 400 metri sul livello del mare, ed a metri 2,40 in caso diverso.
L' altezza dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili, non può essere inferiore a metri 2,40.