Ciao a tutti,
sto trattando una casa con una sala da pranzo alta 245 cm. la casa è del 1977 (nel senso che l'abitabilità è del 1977, mentre il cantiere ed un mucchio di altre carte vanno dal 1973 al 1977 appunto). Per lo stranoto decreto legge del luglio 1975 le altezze minime dovrebbero essere per questo locale' di 270. Si dà il caso che qualcuno mi abbia messo in orecchio la successiva legge 457/78 (che è legge vera e propria al contrario del decreto legge del 1975) la quale all'articolo 43, dedicato all'edilizia residenziale, pur non richiamando esplicitamente il decreto di 3 anni prima, ricorda l'altezza minima come illustrata dalla sorellina che l'ha preceduta, ovvero i 270. All'ultimo periodo però recita testuale:
"Le disposizioni del presente articolo [...] non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente."
La mia domanda è, rivolta ai più esperti di voi o a qualcuno esperto di edilizia manche di leggi: come s'interpreta quell' " esistente"? Cioè s'intende (già) esistente alla data del 5 agosto 1978 (data di pubblicazione della legge) ?
Se così fosse la casa sarebbe precedente, cioè esistente.
Mi aiutate a capire?
Lo scopo, lo avrete capito, è di non dover incorrere in sanatorie o pesanti modifiche.
Grazie
sto trattando una casa con una sala da pranzo alta 245 cm. la casa è del 1977 (nel senso che l'abitabilità è del 1977, mentre il cantiere ed un mucchio di altre carte vanno dal 1973 al 1977 appunto). Per lo stranoto decreto legge del luglio 1975 le altezze minime dovrebbero essere per questo locale' di 270. Si dà il caso che qualcuno mi abbia messo in orecchio la successiva legge 457/78 (che è legge vera e propria al contrario del decreto legge del 1975) la quale all'articolo 43, dedicato all'edilizia residenziale, pur non richiamando esplicitamente il decreto di 3 anni prima, ricorda l'altezza minima come illustrata dalla sorellina che l'ha preceduta, ovvero i 270. All'ultimo periodo però recita testuale:
"Le disposizioni del presente articolo [...] non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente."
La mia domanda è, rivolta ai più esperti di voi o a qualcuno esperto di edilizia manche di leggi: come s'interpreta quell' " esistente"? Cioè s'intende (già) esistente alla data del 5 agosto 1978 (data di pubblicazione della legge) ?
Se così fosse la casa sarebbe precedente, cioè esistente.
Mi aiutate a capire?
Lo scopo, lo avrete capito, è di non dover incorrere in sanatorie o pesanti modifiche.
Grazie