Dove leggi in art 43
"Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi"
NON FRUENTI dove è scritto ?
Norme per l'edilizia residenziale.
www.normattiva.it
Art. 43.
(Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)
In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di
cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che
comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi
della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come
rapporto tra i metri cubi totali vuote per pieno dell'edificio e la
somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori,
misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori
altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a
metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non
inferiore a metri 2,40.
Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi
pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la
realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente
aerati, alle condizioni previste negli
articoli 18 e
19 della legge
27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori
delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve
eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi,
non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40
per i vani accessori.
Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle
disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve
comportare aumenti nelle densita' abitative consentite dagli
strumenti urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti
dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli
stessi strumenti urbanistici.
L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e
dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel
parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata
nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella
contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.