Ho già preso un appuntamento con un legale per la prossima settimana, ma ho aperto comunque la discussione per avere un vostro parere, in quanto presumo che abbiate già affrontato casi analoghi al mio.
Io comunque non sono convinta che il venditore non abbia alcuna responsabilità.
In internet ho letto "che è possibile chiedere la risoluzione anche quando il venditore è in buona fede e non ha colpa per i vizi, l'importante è che essi esistano"
E comunque è il venditore che deve dimostrare che non era a conoscenza dei vizi e che ha agito in buona fede.
Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2011, n. 19494
"Per il risarcimento non è necessario che il venditore sia in mala fede, è sufficiente che il venditore non riesca a provare la propria ignoranza non colpevole dell’esistenza di difetti al bene perché operi la garanzia e sussista l’obbligo di risarcimento"
"Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (art. 1497 cod. civ.)"
I vizi devono essere occulti, quindi non conosciuti dall'acquirente o comunque non facilmente riconoscibili (a meno che il venditore abbia dichiarato che non esistevano). Inoltre debbono essere preesistenti alla vendita o, quantomeno, debbono essere provocati da cause preesistenti"
Io comunque non sono convinta che il venditore non abbia alcuna responsabilità.
In internet ho letto "che è possibile chiedere la risoluzione anche quando il venditore è in buona fede e non ha colpa per i vizi, l'importante è che essi esistano"
E comunque è il venditore che deve dimostrare che non era a conoscenza dei vizi e che ha agito in buona fede.
Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2011, n. 19494
"Per il risarcimento non è necessario che il venditore sia in mala fede, è sufficiente che il venditore non riesca a provare la propria ignoranza non colpevole dell’esistenza di difetti al bene perché operi la garanzia e sussista l’obbligo di risarcimento"
"Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (art. 1497 cod. civ.)"
I vizi devono essere occulti, quindi non conosciuti dall'acquirente o comunque non facilmente riconoscibili (a meno che il venditore abbia dichiarato che non esistevano). Inoltre debbono essere preesistenti alla vendita o, quantomeno, debbono essere provocati da cause preesistenti"