questo da te citato sopra sono per le regione da me indicato in precedenza... difatti il tuo parla dell' Articolo 6 dlgs 192/2005 con modifica..Articolo 6 dlgs 192/2005 come modificato dalla legge 90/2013 commi 2-3-3bis
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
3. Nei contratti di vendita negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
Se poi vuoi fare contratti nulli non saro' io a oppormi
invece a riguardo del veneto parla Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 - che sarebbe la tipica quella dell'obbligo solo al rogito.. stessa cosa mi ero chiesto uno fa' per la vendita che per pubblicizzare l'annuncio ci doveva essere l'ace.. ma osservando la leggende mi portava al non obbligo nel veneto.