Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Mi pare un po' rischioso: la dotazione obbligatoria prevede la messa a disposizione dell'APE sin dall'inizio delle trattative, ne consegue che al momento del preliminare questo già deve esistere ed esser stato messo a disposizione (vedi il link postato da @miciogatto )

Dichiarare in preliminare che l'APE verrà consegnato/prodotto/messo a disposizione entro la data del rogito equivarrebbe a dichiarare che questo non era presente alla data del preliminare e di conseguenza il venditore rischierebbe di dover pagare le dovute sanzioni (se ne avrebbe riscontro nel momento in cui notaio od operatore AdE prendono visione del preliminare da registrare).

E se mentissimo?


La soluzione non potrebbe trovarsi nemmeno nella falsa dichiarazione da parte dell'acquirente: il preliminare riporta una data di stipula, probabilmente confermata dalla data riportata sull'assegno di caparra. L'APE ha a sua volta una data di creazione che viene registrata. Se fosse successiva alla stipula del preliminare: cascherebbe l'asino

Allora come si fa?
Fai come t'ha detto la sciura @francesca63 : rimanda il preliminare fino a che il venditore non ha prodotto l'APE.
Non so altrove, ma in Piemonte non esistono sanzioni, perchè non esiste la legge attuativa regionale, pertanto nessuno può prendere una multa, credo che solo la Lombardia abbia attivato le sanzioni.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Non so altrove, ma in Piemonte non esistono sanzioni, perchè non esiste la legge attuativa regionale, pertanto nessuno può prendere una multa, credo che solo la Lombardia abbia attivato le sanzioni.

Per quanto riguarda l'omessa allegazione dell'attestato ai contratti di trasferimento degli immobili, il compito di vigilare e di erogare le eventuali sanzioni spetta alla Guardia di Finanza e/o all'Agenzia delle Entrate, che può effettuare il controllo all'atto della registrazione del contratto.
Va da se che nulla conta, in questo caso, una legge attuativa regionale.

Dico in questo caso, perché relativamente all'assenza di APE negli annunci o di omessa presentazione della stessa in virtù di una richiesta d'agibilità, l'onere del controllo spetta al Comune tramite il reparto di annonaria della polizia locale (i vigili urbani....) e qui si ti do ragione che potrebbe esserci lacune attuative.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Per quanto riguarda l'omessa allegazione dell'attestato ai contratti di trasferimento degli immobili, il compito di vigilare e di erogare le eventuali sanzioni spetta alla Guardia di Finanza e/o all'Agenzia delle Entrate, che può effettuare il controllo all'atto della registrazione del contratto.
Va da se che nulla conta, in questo caso, una legge attuativa regionale.

Dico in questo caso, perché relativamente all'assenza di APE negli annunci o di omessa presentazione della stessa in virtù di una richiesta d'agibilità, l'onere del controllo spetta al Comune tramite il reparto di annonaria della polizia locale (i vigili urbani....) e qui si ti do ragione che potrebbe esserci lacune attuative.
Scusa ma non è così, senza la legge attuativa regionale non c'è sanzione (parlo di assenza di APE in fase di vendita/contratto preliminare), sono i vigili a controllare, o qualsiasi forza dell'ordine, ma non esiste la sanzione quindi non controllano, sarebbe del tutto inutile. Non è penale...
Mi risulta che sia solo la Lombardia ad avere le sanzioni, ma potrei sbagliare il Piemonte no, questo è certo. Quando ci sarà sanzione e controlli allora si dovrà essere più rigidi
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Scusa ma non è così, senza la legge attuativa regionale non c'è sanzione (parlo di assenza di APE in fase di vendita/contratto preliminare), sono i vigili a controllare, o qualsiasi forza dell'ordine, ma non esiste la sanzione quindi non controllano, sarebbe del tutto inutile. Non è penale...
Mi risulta che sia solo la Lombardia ad avere le sanzioni, ma potrei sbagliare il Piemonte no, questo è certo. Quando ci sarà sanzione e controlli allora si dovrà essere più rigidi
Non voglio darti contro ma a me sembra che delle sanzioni siano previste già dalla Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.
Poi parliamoci chiaro: un esposto presso i vigili o la GdF non mi par così arduo da presentare (o nel dubbio basterà chiedere info al più vicino ufficio dell'ARPA).
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Era andato in oreficeria?:sorrisone:
ci vuole tempo per farlo bene
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Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non voglio darti contro ma a me sembra che delle sanzioni siano previste già dalla Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.
Poi parliamoci chiaro: un esposto presso i vigili o la GdF non mi par così arduo da presentare (o nel dubbio basterà chiedere info al più vicino ufficio dell'ARPA).
L'ape (ex ace) è successiva al 2007 credo non sia la legge giusta, è obbligatoria negli annunci da meno di 10 anni. Comunque se parliamo del momento della pubblicità e dei contratti preliminari è una cosa, se parliamo di contratti conclusi senza ape è diverso, qui la sanzione c'è eccome. Per le fasi preliminari non esiste la sanzione, almeno qui in Piemonte, quindi nessuno viene sanzionato o controllato, ripeto nelle fasi preliminari che poi erano la fase di interesse del post.
Infatti anche i portali ad esempio hanno la dicitura sull'ape "in fase di redazione" ma l'annuncio è pubblicato, non so chi abbia le sanzioni, nel 2012 sicuramente solo la lombardia.
Per toglierti il dubbio chiama i vigili di Torino e chiedi che cosa capita se non hai l'ape nell'annuncio, inteso non come normativa, ma nel pratico, ti diranno che non esiste una normativa regionale che stabilisca la sanzione e la procedura. In questa fase (annuncio, preliminare ecc) l'arpa e la finanza non c'entrano.
 

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