Scusa
@Antonello: ho cercato di leggere la sentenza, ed in particolare i motivi del rigetto relativi alle obiezioni ai punti 3,4,5.
Ora ammetto la mia scarsa dimestichezza nella lettura delle sentenze, ma avrei notato quanto segue:
1) Non è stato contestato o messo in discussione l'obbligo o meno di chiedere l'autorizzazione condominiale.
1R-Quindi non mi azzarderei a generalizzare non sia necessario il confronto con il condominio.
2) Le obiezioni del ricorrente se ho letto bene contestavano la sostanza della innovazione: cioè mancato rispetto delle distanze delle vedute, distanze tra pareti finestrate, riservatezza.
2R: Nella fattispecie la distanza delle vedute è risultata conforme al c.c.; la 1444/68 non pertinente all'interno del condominio; l'esigenza di riservatezza contemperata dal diritto dell'altro condomino di usufruire delle parti comuni. Si aggiunga che esistevano già dei precedenti.
In sostanza la CC ha rigettato le motivazioni dei ricorrenti, non la loro possibilità di sollevare obiezioni.
Che poi sia quasi consuetudine che in condominio si metta il naso su quanto è di diritto esclusivo, e che spesso gli Amministratori non contrastino per acquiescenza questa abitudine, non replico.