M

mata

Ospite
Il conflitto di interesse o la tutela dell'acquirente si scioglie prima.

L'acquirente fin da subito e' informato sulla mancanza della documentazione.
Oppure dell'iter necessario per ottenerla.

Nel caso, come quello dell'agibilita' negli edifici condominiali, il tempo necessario per ottemperare a tali incartamenti, supera di gran lunga quelli canonici di una compravendita.

Cosi' l'acquirente prima acquista e poi ottenpera.
E se poi non è possibile ottemperare? Come fai a sapere i costi (sempre sia possibile) per le sanatorie/adempimenti/sanzioni se prima non analizzi il tutto? Peraltro, potrebbe ben essere che nemmeno l'immobile è vendibile..
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Allora confermi che non siete in grado o non volete comunque tutelare l'acquirente (il conflitto d'interessi è palese) giacché salterebbe l'affare. E allora vi arrabbiate con professionista che fa il proprio lavoro?

Mata, non arrampicarti sugli specchi.
Credo sia evidente a tutti che stiamo parlando di tempi passati.
Anche se, per come è messa l'urbanistica in Italia, io resetterei tutto e ricomincerei da zero.
A cominciare dai tecnici dei comuni.
 
M

mata

Ospite
Io non mi arrampico sugli specchi, ti segnalo solo che la Legge 47/85 (e quindi anche l'art. 40) esiste da oltre 31 anni: lungi da me da fare il Professore, ma forse un'occhiata ci si poteva dare..
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
E se poi non è possibile ottemperare? Come fai a sapere i costi (sempre sia possibile) per le sanatorie/adempimenti/sanzioni se prima non analizzi il tutto? Peraltro, potrebbe ben essere che nemmeno l'immobile è vendibile..

Se una casa non è totalmente abusiva, ovvero, se il comune è a conoscenza che alla via dei tigli numero 9, grava un fabbricato, di una , due, sei, dieci unità, sarà difficile che non si possa ottemperare.

Qualsiasi sia la normativa da rispettare.

Immobile invendibile..?

NON ESISTE.
 
M

mata

Ospite
Confermo che ognuno debba fare il proprio lavoro ...... e chiudo la discussione.
Spero che qualcuno si faccia un'idea e vada dal proprio tecnico, prima di acquistare un immobile.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Io non mi arrampico sugli specchi, ti segnalo solo che la Legge 47/85 (e quindi anche l'art. 40) esiste da oltre 31 anni: lungi da me da fare il Professore, ma forse un'occhiata ci si poteva dare..

Ne sono perfettamente a conoscenza.

Ma l'occhiata la dovevo dare io ????

Ti aggiungo anche che, avendo fatto i periti per i maggiori istittuti Bancari dal 1987 in poi, le banche. in un immobile ante '67, se c'erano i titoli edilizi, bene, se no, si metteva la clausola "immobile edificato anteriormente al 1° settembre 1967" e amen.

Se riscontravamo qualche difformità, si sanava.

Non sto dicendo che fosse giusto, cerchiamo di capirci, ma che questa è sempre stata la regola (NON FATTA DA ME e dai miei colleghi...) ed è inutile piangere sul latte versato.
 

Sim

Membro Senior
Agente Immobiliare
E comunque, giusto per precisare una cosa fondamentale, noi AI non siamo e non dobbiamo essere tecnici, una volta che mettiamo al corrente le parti su dei dati oggettivi rimaniamo al libero arbitrio altrui.
 

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