Se c'e' vincolo di pertinenza sono inscindibili!!
io direi proprio di no.
Cosa vuol die inscindibili?
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Se c'e' vincolo di pertinenza sono inscindibili!!
Art.817 - Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima
Art.818 - Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non èdiversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
In pratica l'Art. 818 tutela gli acquirenti di un bene nel senso che...
Le pertinenze possono essere vendute a terzi per cui essere oggetto di contratti indipendenti se e solo se non vi e' piu' tale vincolo.
Mi spiego meglio... se una cosa e' al servizio di un' altra senza esserne parte integrante, questa e' una Pertinenza ed e' accessorio di quella che ha carattere principale.
Se io vendo un bene, la vendita anche se non specificato sull'atto riguarda anche le sue pertinenze a meno di un diverso accordo fra le parti cioe' a meno che sull'atto non ci sia scritto " escluso pertinenze"
Se sul tuo atto c'e' scritto escluso pertinenze, non appartiene al tuo appartamento;
Se sul tuo atto non c'e' scritto escluso pertinenze, ti appartiene e non puo' essere venduto a terzi senza il tuo appartamento
cerchiamo di dare un buon suggerimento a pacastell e non di discutere fra noi su chi ha torto o ragione!!
Detta cos' sembra che la legge tognoli stabilisce che tutti i parcheggi non possono essere ceduti separatamente e non è così (a meno che sia stata richiesta l'agevolazione 36%)Nel 1989 usci la legge n. 122, chiamata "Legge Tognioli", che stabilisce al comma 5 dell'art. 9 che " I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli".
Mi sono fatta dare una copia dell'atto notarile di provenienza dell'immobile e su quell'atto, sebbene catastalmente appartamento, cantina e posto auto siano separati, il notaio ha scritto espressamente che tanto la cantina quanto il posto auto sono pertinenze dell'appartamento.
Ora mi chiedo......se l'atto riconosce il vincolo pertinenziale sulla base di quale considerazione il proprietario pensa di vendere separatamente dal'appartamento il posto auto e la cantina???
Mi sono fatta dare una copia dell'atto notarile di provenienza dell'immobile e su quell'atto, sebbene catastalmente appartamento, cantina e posto auto siano separati, il notaio ha scritto espressamente che tanto la cantina quanto il posto auto sono pertinenze dell'appartamento.
"Legge Tognioli", che stabilisce al comma 5 dell'art. 9 che " I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli".
Se il tuo box e' stato realizzato con l'immobile dopo il 1989 per cui usufruendo dei benefici previsti dalla legge stessa, l'operazione non è possibile.
se una cosa e' al servizio di un' altra senza esserne parte integrante, questa e' una Pertinenza ed e' accessorio di quella che ha carattere principale.
Se io vendo un bene, la vendita anche se non specificato sull'atto riguarda anche le sue pertinenze a meno di un diverso accordo fra le parti
di sentire un legale che forse meglio lo puo' aiutare!insomma ti conviene sentire un legale che ti tuteli!!
Le leggi citate riguardano riguardano i parcheggi!
Sai darmi maggiori specifiche per il tuo caso?
comunque vano tecnico e' propriamente un vano per ricovero impianti dell'immobile quindi fa da se che e' indivisibile dall'immobile stesso!
Che io sappia un "locale" puo' usufruire delle agevolazione prima casa solo se esso e' pertinenza della casa stessa sia che tu lo abbia acquistato prima o dopo la casa.
Guarda gli atti di proprieta' e com e' accatastato!
(circolare dell’agenzia delle entrate n. 31/E del 7 giugno 2010. -
In base alla disposizione recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima,allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (di seguito TUR), le agevolazioni “prima casa” spettano anche in relazione all’acquisto delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna delle predette categorie, “…che siano destinate a pertinenza della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.....)
Se c'e' vincolo di pertinenza sono inscindibili!!
spero di averti aiutato comunque dammi maggiori dettagli e non ti far dare la sola...come si dice a roma !!1
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