M

mata

Ospite
Allora potevi fare la CIl con la modifica od una variante, così ti salvavi almeno dalla sanatoria...
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non occorre l'autorizzazione condominiale per ottenere l'autorizzazione del municipio, ci mancherebbe altro. Il municipio rimane fuori da qualsiasi questione privatistica, si occupa solo della conformità urbanistica, igienica ecc
A noi è capitato in più occasioni di aprire finestre e sottofinestre, in qualche occasione i condomini hanno richiesto il sopralluogo dei Vigili che sono venuti e avendo constatato che i lavori fatti erano coerenti con la Dia depositata non hanno fatto nessuna obiezione.

Il condomino ha diritto di contestarti quello che vuole, tutti possiamo fare causa a tutti, ma un'intimazione a procedere è una minaccia vuota, deve portarti davanti al giudice che deciderà, perché anche tu hai i tuoi diritti, per esempio quelli dell'articolo 1102 cc

Quello che ti verrà contestato dal municipio è di aver effettuato un lavoro senza avere preventivamente richiesto l'autorizzazione urbanistica, presumibilmente riceverai una multa come ti ha indicato Salves, non è comunque nulla di grave, non c'è penale, c'è anche la possibilità che siano meno fiscali e accettino una pratica in sanatoria, il tecnico che ha asseverato la CILA ti avrebbe dovuto avvisare però!

Tutte le autorizzazioni rilasciate dai Comuni sono: "salvo diritti di terzi" quindi è vero che il Comune non mette bocca nelle questioni privatisitiche ma se ci sono questioni il provvedimento autorizzativo può essere ineff
icace.[DOUBLEPOST=1396904443,1396904414][/DOUBLEPOST]
Scusa Roberto, che io ricordi il decoro architettonico lo stabilisce il giudice competente, non un qualsiasi amministratore e/o condomino, queste ultime due figure possono agire in vie legali per il riconoscimento, ma non possono in questo caso a fatto già compiuto intimare la messa in ripristino non hanno il potere giudiziale e non sono pubblici ufficiali addetti a ciò.

Un'altra precisazione a quanto scritto da NonnoMau la l'eliminazione di un tompagno esterno non ha mai pregiudicato una struttura, figuriamoci solo una parte di essa, l'art. 1120 è stato solo disatteso per la parte del decoro da dimostrare come detto sopra.
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Scusa Roberto, che io ricordi il decoro architettonico lo stabilisce il giudice competente, non un qualsiasi amministratore e/o condomino, queste ultime due figure possono agire in vie legali per il riconoscimento, ma non possono in questo caso a fatto già compiuto intimare la messa in ripristino non hanno il potere giudiziale e non sono pubblici ufficiali addetti a ciò.

Un'altra precisazione a quanto scritto da NonnoMau la l'eliminazione di un tompagno esterno non ha mai pregiudicato una struttura, figuriamoci solo una parte di essa, l'art. 1120 è stato solo disatteso per la parte del decoro da dimostrare come detto sopra.

Ho riportato l'articolo del CC ma in questo caso era riferito solo alla parte del decoro; essendo la struttura portante in cemento armato è ovvio che non ci può essere danno strutturale.
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Non sono un avvocato però non mi pare così semplice, il "salvo diritti terzi" è una formula che utilizza l'ente per scaricarsi la responsabilità di fare indagini complesse sulle proprietà e accordi privatistici.
Per far invalidare il permesso urbanistico i condomini devono segnalare al comune la loro opposizione producendo documentazione che dimostra che l'intervento lede i loro diritti.

Comunque ti ripeto, è capitato più volte di aprire finestre o sottobalconi o portefinestre, anche le volte che i vicini si sono opposti rivolgendosi al comune e ci siamo ritrovati i vigili in cantiere non abbiamo mai avuto problemi.

Naturalmente quando si fanno questi interventi va tenuto conto che i lavori possono arrecare disturbo al condominio quindi si cerca di fare tutto nella maniera + corretta e trasparente, si fa la pratica giusta :), si avvisano i condomini e l'amministratore dei lavori, si fa meno rumore e polvere possibile, si sta attenti a non danneggiare gli spazi comuni ecc
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Cafelab sono d'accordo con te, cercavo di spiegare entrambe le possibilità.
Poi è ovvio che se, come giustamente fai tu, informi i condomini che eseguirai i lavori e nessuno fa opposizione è come ottenere un tacito assenso.
Pensa che nella mia vita precedente facevo il tecnico di cantiere e mi è capitato di buttare giù una sopraelevazione perché il vicino ha fatto ricorso contro il rilascio della concessione edilizia. 30 anni di tribunali.
 
M

mata

Ospite
Tutte le autorizzazioni rilasciate dai Comuni sono: "salvo diritti di terzi" quindi è vero che il Comune non mette bocca nelle questioni privatisitiche ma se ci sono questioni il provvedimento autorizzativo può essere ineff
icace.
E' vero che rilasciate "fatti salvi i diritti di terzi", ma adesso ben raramente si lavora col rilascio di un titolo edilizio, bensì (come nel caso di specie), con un'asseverazione che, almeno in Toscana, implica anche la dichiarazione di non ledere altrui diritti. Tra l'altro vi sono numerose sentenze dove si dice che il Comune può entrare anche in questioni civilistiche, tipo distanze, vedute ecc. anche se non hanno implicazioni urbanistiche.
 

NonnoMau

Membro Attivo
Privato Cittadino
si, sono partiti senza nessun avviso. Comunque ora il mio tecnico sta provvedendo a fare una DIA in sanatoria, sembra che a detta di un tecnico del comune mi costera' attorno ai 2000 E ma, se con questa ottengo l'ok del comune (salvo diritti di terzi) sto tranquillo ed aspettero' , se vorranno farlo, che mi faccia causa il condominio; voglio vedere la faccia del giudice quando sapra' che il danno lamentato non e' visibile perche' a tre metri dalconfine del mio terrazzo.
Vi manterro' informati.
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
aggiornamento:
dopo uno scambio di idee con un tecnico *poco competente* di uno dei tanti municipi romani che pretende il nulla osta del condominio (in che mani...) abbiamo dovuto approfondire la cosa.
Il nuovo regolamento di condominio ha modificato l'art 1122 del cc

(Opere su parti di proprietà o uso individuale)
Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

alcuni legali rilevano che per come è impostato l'articolo
A fronte dell'obbligo di comunicazione, infatti, non è prevista alcuna necessità di approvazione da parte dell'assemblea; il condomino, quindi, una volta adempiuto al dovere di comunicare l'intenzione di effettuare i lavori potrà darvi esecuzione e solo successivamente il condominio adirà le vie legali ove ritenga che il decoro architettonico sia stato leso.
 

angelo 76

Nuovo Iscritto
Professionista
Grazie per le risposte. Il palazzo e' in cemento armato e la parete che ho rotto era solo una tamponatura. No non ho fatto la DIA per la finestra ma la CILA per le ristrutturazioni interne e non ho menzionato la finestra. La circoscrizione da cui dipendo mi dice che per loro non c'era problema a concedermi l'autorizzazione purche' avessi avuto l'ok del condominio credo per l'estetica del palazzo.
Salve, in base a cosa dici che dovrei cavarmela solo con una sanzione?
In ogni caso essendo un condominio devi dare conto ad esso. Perciò il permesso comunale CIL o DIA quale esso sia, verrà sempre approvato a condizione che tu riesca ad avere un'autorizzazione condominiale. Le facciate sono parti del condominio, sappilo.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Non esiste nessuna norma che prevede il nulla osta del condominio presentato contestualmente agli elaborati di progetto. In questo caso non ci sono neanche i presupposti per sospettare un danno e/o un pregiudizio sulla stabilità, visto che si tratta della demolizione di una tamponatura esterna. Il comune può solo mettere la clausola risolutiva salvo diritti terzi, tra i quali rientrano quelli condominiali regolamento e quant'altro, anche perchè il decoro architettonico viene valutato solo da un giudice in riferimento agli interventi realizzati.
Occorre invece verificare se l' apertura della portafinestra comporta una diversa procedura di rilascio autorizzativo prevista dal regolamento edilizio comunale, solo l'infrazione a questo implica sanzioni e quant'altro, oppure la soccombenza in azioni legali.
 

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