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marcellogall

Ospite
questo rende la vendita trascrivibile e opponibile ai terzi ma la scrittura in sè è valida. la compravendita è un contratto c.d. "consensuale" si perfeziona cioè con il consenso, la consegna del bene ed il pagamento del prezzo costituiscono obblighi meramente esecutivi dell'accordo già raggiunto con l'incontro delle volontà, x gli immobili è necessaria la forma scritta (anche la scrittura privata..)

venendo poi alla domanda di Ultimo, non comprendo perchè B abbia venduto mediante la procura a vendere di A... dal momento che aveva acquistato poteva vendere in proprio... se B avesse venduto in nome proprio non ci sarebbero stati problemi... avendo venduto in nome e per conto di A, astrattamente (se qs potrebbe aiutare il testo della procura) forse A potrebbe rivendicare l'eventuale sovrapprezzo... il problema potrebbe cmq risolversi in favore di B se il rogito fosse fatto da B quale proprietario dell'immobile e nn più quale prouratore di A..

Se B avesse venduto come proprietario dell'immobile ci sarebbe stato un doppio versamento dell'imposta di registro e doppie spese notarili, vanificando sicuramente il guadagno di B.
 

Antonello

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Agente Immobiliare
mi par difficile sostenere che si tratti di "Promessa di vendita"....

Vavy, senza polemica, ma per spiegare.
La scrittura privata altro non è che una promessa di vendita o preliminare di vendita sottoscritta fra due parti.
E' in pratica quello che facciamo sottoscrivere noi mediatori ai clienti.
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà verso il pagamento di una somma di denaro.
La compravendita si distingue dalla permuta in quanto non c'è pagamento di una somma di denaro ma c'è lo scambio di cosa contro cosa.
L'atto di compravendita si stipula davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore ed è redatto in forma pubblica.
 

vavy

Membro Attivo
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà verso il pagamento di una somma di denaro.

condivido lo spirito non polemico :) ma giuridicamente la compravendita è un contratto consensuale, si perfeziona con lo scambio dei consensi, (tizio vuole vendere e caio acquistare l'immobile x) quando relativa a beni immobili deve avere forma scritta ma non necessariamete di atto pubblico essendo valida anche la scrittura privata.
La vendita è perfettamente valida anche quando non stipulata da notaio. la forma dell'atto pubblico è invece necessaria per la trascrizione dell'acquisto e per renderlo opponibile a terzi, per, di fatto, evitare che - ad esempio - il venditore tizio venda lo stesso immobile a Caio, Sempronio e Mevio. Nel qual caso prevarrebbe tra essi il primo che trascrive il proprio acquisto.
 

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