Tress

Membro Junior
Professionista
Ti ringrazio, ho sentito delle vesione che mi sembravano inverosimili; un esecutato mi ha detto che per quanto riguarda l'equitalia non ci sono le esecuzioni forzate e l'immobile viene messo all'asta al massimo 3 volte e se non venduto rimane a lui e basta. Sono rimasta abooca aperta, ma non potevo ribadire perchè non sapevo cosa rispondere pur essendo certa della fesseria che ha detto. Sono da poco nel settore e non so alcune cose, ma per fortuna ci siete VOI... !!!
Grazie
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
ehm ...

1) Vi faccio notare che avete riesumato un post del 2012
(per un settore che, ultimamente, cambia normativa ogni sei mesi)

2) Aste esattoriali e aste giudiziarie sono mondi differenti con regole differenti

3) Per le aste giudiziarie è vero quando dice @bit100 almeno a livello teorico.
Si tratta della legge n. 162 del 10.11.2014 ma temo che sia assai poco applicata nella realtà. Inoltre, tanto per dare la botta finale, la recente normativa va in direzione opposta e consente abbattimenti fino al 50% al quarto incanto.

Pur essendo certo di quanto sopra, purtroppo non posso ulteriormente aggiungere precisazioni o contributi (e me ne scuso) poiché seguo le aste (giudiziarie) solo di riflesso quando cerco di annullarle ...
 

Tress

Membro Junior
Professionista
Miciogatto è molto interessante quello che scrivi, voglio approfondire tutti questi casi per capire e anche saper rispondere e/o trovare la scusa per abbandonare il caso che magari all'inizio mi sembra interessante per via dell'immobile poi invece parlando con i "proprietari" scopro le sorprese spiacevoli e complicate. Sinceramente parlando mi sembro essere trattata da "consulente volontario salva pignoramenti"... :shock:
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Qualora sia in corso un pignoramento immobiliare, e il creditore sia lo Stato, l’Agente della riscossione (Equitalia, appunto) procede direttamente alla vendita dell’immobile pignorato. Lo può fare solo attraverso una procedura che si chiama “pubblico incanto e, peraltro, senza alcuna necessità che intervenga l’autorizzazione di un giudice. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione, come una sorta di procedimento interno. Insomma, tutto molto diverso da come accade, invece, nelle normali esecuzioni forzate di immobili dove la procedura si svolge innanzi a un Tribunale e a un giudice (detto “giudice dell’esecuzione“).



Sottolineiamo nuovamente questo aspetto: nel pignoramento di Equitalia non c’è alcun intervento di un giudice terzo e imparziale, il quale non presiede l’incanto nell’aula delle pubbliche udienze.



La seconda particolarità da sottolineare è che, nell’esecuzione esattoriale non viene nominato alcun consulente tecnico del giudice per determinare il valore dell’immobile (quello che volgarmente viene detto “perito estimatore”): pertanto il prezzo base al quale verrà “battuto” l’immobile viene determinato, in caso di fabbricati, in base al valore automatico determinato attraverso i dati catastali. L’obbligo di perizia resta solo in caso di vendita di terreni edificabili.



La procedura: primo e secondo incanto

Ebbene, la procedura si svolge in questo modo L’Agente della riscossione deve effettuare il primo incanto (ossia l’asta) entro 200 giorni dal pignoramento e gli incanti successivi entro un intervallo minimo di 20 giorni.



Se con il primo incanto non si riesce a vendere l’immobile pignorato per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello precedente.



Come detto, tra un incanto e l’altro devono decorrere almeno 20 giorni.



Qualora si debba procedere a un terzo incanto, il prezzo base sarà inferiore di 1/3 rispetto a quello del precedente incanto.





In caso di mancata vendita anche al terzo incanto, Equitalia, se procede per entrate tributarie dello Stato, nei 10 giorni successivi, può chiedere al giudice dell’esecuzione l’assegnazione diretta dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto. In pratica, con questa richiesta – che è, tuttavia, a discrezione dell’esattore creditore (nel senso che Equitalia può scegliere se presentarla o meno) – la casa del contribuente passa automaticamente in proprietà dello Stato. Risultato: il debitore dovrà fare le valigie e andare via al più presto.



In ogni caso, se il valore del terzo incanto è superiore rispetto al debito maturato dal contribuente, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento della differenza.



Un’assegnazione a valore deprezzato

Sappiamo tutti che i valori catastali degli immobili non rispecchiano mai il loro effettivo valore di mercato (tanto che, di recente, il Governo sta provvedendo alla riforma del Catasto: procedimento per il quale, tuttavia, occorreranno diversi anni). Il che significa che il prezzo di base dell’asta (operata in automatico da Equitalia secondo i dati catastali) parte già ridotto rispetto a quello effettivo del bene. Se poi si sommano i due successivi ribassi di 1/3, lo Stato ha così la possibilità di acquisire un immobile a “buon mercato“.



A questo punto, il giudice dell’esecuzione non può che prenderne atto e dispone l’assegnazione della casa allo Stato, fissando un termine per il versamento del prezzo, non inferiore a sei mesi.



In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue salvo che Equitalia, entro i 30 giorni dopo la scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un quarto incanto per un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello dell’ultimo incanto.



Ma se neanche a tale incanto vengono formulate nuove offerte, il processo esecutivo si estingue definitivamente.



In buona sostanza, salvo che Equitalia chieda l’assegnazione della casa pignorata (in favore dello Stato) dopo il terzo incanto, si può procedere al massimo ad un quarto incanto; ma se neanche in tale caso si presentano offerenti, il pignoramento si chiude e il debitore e liberato
 

Tress

Membro Junior
Professionista
La spiegazione molto chiara e precisa, grazie mille...:fiore:
Parlando dell'asta spesso si usa il termine incanto invece di vendita, vorrei ripostare qui sotto la differenza fra la vendita con e senza incanto. Potrebbe essere utile...:^^:

La differenza tra vendita con incanto e vendita senza incanto

La vendita senza incanto, disciplinata dagli artt. 570 - 575 c.p.c., prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d’acquisto in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta stessa. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza dei vari offerenti. Se l'offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto. In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto.


La vendita con incanto, disciplinata dagli artt. 576 - 590 c.p.c., prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l'offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto al mantenimento della sua offerta nel momento in cui essa viene superata da un'altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.
 

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