Qualora sia in corso un pignoramento immobiliare, e il creditore sia lo Stato, l’Agente della riscossione (Equitalia, appunto) procede direttamente alla vendita dell’immobile pignorato. Lo può fare solo attraverso una procedura che si chiama “pubblico incanto e, peraltro, senza alcuna necessità che intervenga l’autorizzazione di un giudice. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione, come una sorta di procedimento interno. Insomma, tutto molto diverso da come accade, invece, nelle normali esecuzioni forzate di immobili dove la procedura si svolge innanzi a un Tribunale e a un giudice (detto “giudice dell’esecuzione“).
Sottolineiamo nuovamente questo aspetto: nel pignoramento di Equitalia non c’è alcun intervento di un giudice terzo e imparziale, il quale non presiede l’incanto nell’aula delle pubbliche udienze.
La seconda particolarità da sottolineare è che, nell’esecuzione esattoriale non viene nominato alcun consulente tecnico del giudice per determinare il valore dell’immobile (quello che volgarmente viene detto “perito estimatore”): pertanto il prezzo base al quale verrà “battuto” l’immobile viene determinato, in caso di fabbricati, in base al valore automatico determinato attraverso i dati catastali. L’obbligo di perizia resta solo in caso di vendita di terreni edificabili.
La procedura: primo e secondo incanto
Ebbene, la procedura si svolge in questo modo L’Agente della riscossione deve effettuare il primo incanto (ossia l’asta) entro 200 giorni dal pignoramento e gli incanti successivi entro un intervallo minimo di 20 giorni.
Se con il primo incanto non si riesce a vendere l’immobile pignorato per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello precedente.
Come detto, tra un incanto e l’altro devono decorrere almeno 20 giorni.
Qualora si debba procedere a un terzo incanto, il prezzo base sarà inferiore di 1/3 rispetto a quello del precedente incanto.
In caso di mancata vendita anche al terzo incanto, Equitalia, se procede per entrate tributarie dello Stato, nei 10 giorni successivi, può chiedere al giudice dell’esecuzione l’assegnazione diretta dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto. In pratica, con questa richiesta – che è, tuttavia, a discrezione dell’esattore creditore (nel senso che Equitalia può scegliere se presentarla o meno) – la casa del contribuente passa automaticamente in proprietà dello Stato. Risultato: il debitore dovrà fare le valigie e andare via al più presto.
In ogni caso, se il valore del terzo incanto è superiore rispetto al debito maturato dal contribuente, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento della differenza.
Un’assegnazione a valore deprezzato
Sappiamo tutti che i valori catastali degli immobili non rispecchiano mai il loro effettivo valore di mercato (tanto che, di recente, il Governo sta provvedendo alla riforma del Catasto: procedimento per il quale, tuttavia, occorreranno diversi anni). Il che significa che il prezzo di base dell’asta (operata in automatico da Equitalia secondo i dati catastali) parte già ridotto rispetto a quello effettivo del bene. Se poi si sommano i due successivi ribassi di 1/3, lo Stato ha così la possibilità di acquisire un immobile a “buon mercato“.
A questo punto, il giudice dell’esecuzione non può che prenderne atto e dispone l’assegnazione della casa allo Stato, fissando un termine per il versamento del prezzo, non inferiore a sei mesi.
In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue salvo che Equitalia, entro i 30 giorni dopo la scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un quarto incanto per un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello dell’ultimo incanto.
Ma se neanche a tale incanto vengono formulate nuove offerte, il processo esecutivo si estingue definitivamente.
In buona sostanza, salvo che Equitalia chieda l’assegnazione della casa pignorata (in favore dello Stato) dopo il terzo incanto, si può procedere al massimo ad un quarto incanto; ma se neanche in tale caso si presentano offerenti, il pignoramento si chiude e il debitore e liberato