Tranquillo si era capito.Scusa, ero stato tratto in inganno dal post che ho citato.
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Tranquillo si era capito.Scusa, ero stato tratto in inganno dal post che ho citato.
La locazione è stata trascritta prima del pignoramento.... ma dopo l'ipoteca.
Ritengo quindi che essa non sia opponibile al creditore ipotecario che ha instaurato la procedura esecutiva.
Il punto è discusso, @brina82 , lo stavo esaminando proprio in questi giorni per una procedura esecutiva immobiliare nella quale sono custode.
Vari contributi dottrinari (cioè giuristi che scrivono articoli e note a sentenza) propendono per la non opponibilità della locazione trascritta (o comunque avente data certa) successivamente alla ipoteca.
Non ho trovato sentenze che si occupino specificatamente della questione, tuttavia ne ho lette due nelle quali i giudici sembrano (perché non lo scrivono espressamente, il punto non era oggetto del giudizio) aderire alla soluzione contraria: locazione anteriore al pignoramento sempre opponibile , a nulla rilevando la anteriorità o posteriorità rispetto alla iscrizione della ipoteca.
Ciò in considerazione del fatto che l'ipoteca si estende anche ai canoni di locazione, quindi il creditore pignorante deve rispettarla perché essa apporta benefici anche per lui.
Correggendo quanto scritto sopra, credo quindi che la soluzione più corretta sia quella di ritenere opponibile la locazione, come già detto da tutti coloro che mi hanno anticipato.
Il che non fa certo perdere interesse al bene.
Se i conduttori sono adempienti, è assicurata la redditività delle locazioni.
Qualora essi dovessero rendersi morosi.... il custode verrà autorizzato ad iniziare azione di convalida per sfratto ed i beni diverranno quindi liberi.
Allora potremmo facilmente incontrarci! Se per casi ti troverai a velletri nelle prossime settimane fammelo sapere, mi farebbe piacere incontrarci!
Per quanto concerne i frutti del bene, l'ipoteca si estenda anche ad essi. Ne consegue che, in caso di pignoramento, i canoni dovrannio essere versati alla procedura che li incamererà e li distribuirà fra i creditori, in sede di riparto, tenendo conto dei diritti di prelazione. Con evidente vantaggio per il creditore ipotecario, che sarà preferito rispetto agli altri non solo sul ricavato della vendita ma appunto anche sui frutti.
Oggetto del riparto saranno tutti i canoni percepiti in corso di pignoramento.
Non fino al 2033.
In teoria il pignoramento dovrebbe chiudersi prima
Per quanto concerne il canone vile, si tratta di una verifica che deve essere fatta con l'ausilio del perito estimatore.
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