Marcotb

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Salve,

stavo cercando di capire come funziona la sanatoria nelle aste immobiliari, ma non
sono sicuro di aver ben compreso questo caso :

L'abuso risulta sanabile (doppia conformita') , ma non si possono utilizzare i condoni passati
perche' le ragioni di credito sono successive all'ultimo di essi(2003?)

Quale e' quindi il vantaggio offerto nel presentare la sanatoria entro 120 giorni?
Sara' sottoposta alle normali sanzioni o sbaglio qualcosa?

Grazie!
Marco


L’art. 40 della L.47/85 – L. 724/94 e L. 323/03 stabilisce che:
“….Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di
cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento
derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere
presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento
dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede
siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ....”.
 

GiacomoF

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Salve, sarei interessato alla cosa anche io. In particolare in caso volessi fare degli ulteriori lavori all'interno dell'appartamento preso all'asta non mi converrebbe presentare ex novo una domanda al comune (DIA, SCIA, etc.) con tutte le modifiche che voglio fare, piuttosto che sanare quelle fatte dal precedente proprietario? In particolare alcune modifiche che avevano fatto io le eliminerei. Non e´chiaro se la sanatoria va fatta obbligatoriamente o no: altrimenti uno rischia di dover pagare per sanare modifiche che non interessano e poi pagare di nuovo per fare ulteriori modifiche. Grazie
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Eccoci:
Vedete noi siamo agenti immobiliari e da questo titolo dovremmo sapere tutto.
Invece se non si passa personalmente per determinate situazioni, non si danno dare risposte se non dopo aver sentito un professionista del caso.
Chi è il professionista di merito in queste situazioni?
Un geometra o archittetto o il fatto di recarsi anche personalmente ( avendo un minimo di conoscenza urbanistica e sperando che ci spieghino bene cosa fare) nell' ufficio tecnico competente ove ci siamo aggiudicati l'immobile.
Anche perchè, ogni comune ogni provincia ogni regione a mille balzelli differenti l'una dall' altra.. e se fossimo in grado di rispondere velocemente a queste domande....... be...... provvigioni a mille :D
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Salve, sarei interessato alla cosa anche io. In particolare in caso volessi fare degli ulteriori lavori all'interno dell'appartamento preso all'asta non mi converrebbe presentare ex novo una domanda al comune (DIA, SCIA, etc.) con tutte le modifiche che voglio fare, piuttosto che sanare quelle fatte dal precedente proprietario? In particolare alcune modifiche che avevano fatto io le eliminerei. Non e´chiaro se la sanatoria va fatta obbligatoriamente o no: altrimenti uno rischia di dover pagare per sanare modifiche che non interessano e poi pagare di nuovo per fare ulteriori modifiche. Grazie

Se il precedente proprietario ha realizzato degli abusi che intendi eliminare, penso non vada presentato nulla. Ripristini il tutto come era e basta. Se intendi eliminarne in parte e fare altre modifiche, penso convenga fare una nuova pratica. In ogni caso, come ti é già stato suggerito, conviene andare a parlare con il tecnico comunale.

Salve,

stavo cercando di capire come funziona la sanatoria nelle aste immobiliari, ma non
sono sicuro di aver ben compreso questo caso :

L'abuso risulta sanabile (doppia conformita') , ma non si possono utilizzare i condoni passati
perche' le ragioni di credito sono successive all'ultimo di essi(2003?)

Quale e' quindi il vantaggio offerto nel presentare la sanatoria entro 120 giorni?
Sara' sottoposta alle normali sanzioni o sbaglio qualcosa?

Grazie!
Marco


L’art. 40 della L.47/85 – L. 724/94 e L. 323/03 stabilisce che:
“….Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di
cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento
derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere
presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento
dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede
siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ....”.

Non c'è nessun vantaggio... Ovvero, da come ho capito io, funziona così. Se la procedura fosse iniziata nel 2000, l'esecutato non avrebbe avuto alcun interesse a sanare un immobile che probabilmente gli sarebbe stato sottratto dal tribunale. Pertanto, se ti aggiudichi l'immobile nel 2016, tu potrai presentare le pratiche di condono edilizio che all'epoca avrebbe potuto presentare il vecchio proprietario (condono del 2003 nell'esempio)... Entro 120 giorni dal decreto di trasferimento.
 

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