sul sito equitalia:
Aste Immobiliari
ci sono le condizioni generali, mi pare che ci siano le stesse garanzie di altre vendite giudiziarie (cancellazione di ipoteche, condono straordinario abusi salvo pagamento degli oneri, etc)
https://www.gruppoequitalia.it/equi...dalita_di_partecipazione_aste_immobiliari.pdf
D.Lgs. 1.9.1993 N. 385. L'aggiudicatario potrà, diversamente, avvalersi della facoltà di subentrare nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, con le modalità e nei termini di cui al
successivo 5° comma del predetto art. 41 D.Lgs. N. 385/93. L'inosservanza delle disposizioni richiamate
è considerata inadempimento ai sensi dell'art. 587 C.P.C.
9. Se i beni oggetto del pignoramento provengono da
imprese o risultano beni strumentali aziendali, i
medesimi potranno essere assoggettati al regime fiscale dell’I.V.A.
10. L'aggiudicatario è inoltre avvertito che, se
necessario, potrà, per quanto concerne il CONDONO
EDILIZIO, effettuare le relative formalità nei termini indicati dalla vigente normativa in materia.
11. Occorrendo eventualmente un secondo o un terzo incanto, il primo di questi si terrà con il ribasso di
1/3 sul prezzo minimo base d'asta del primo incanto; il terzo incanto si terrà con il ribasso di 1/3 sul
prezzo del secondo incanto, sempre ferme rest
ando tutte le altre condizioni riportate.
Lo svolgimento di un quarto incanto ad un prezzo ridotto
di 1/3 rispetto al prezzo del terzo incanto, sarà
subordinato all'autorizzazione degli Enti Impositori.
12. Il procuratore legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare
all’Agente della Riscossione nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, il nome della persona per la quale
ha fatto l'offerta, depositando apposita dichiarazione con la quale indica il nominativo dell'effettivo
aggiudicatario nonchè originale o copia autentica della procura speciale notarile in data antecedente o
pari alla data di aggiudicazione. In mancanza l'aggi
udicazione diviene definitiva a nome del procuratore
(art. 583 CPC).
13. L'art. 584 CPC prevede che, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, possano essere presentate nuove
offerte di acquisto ritenute efficaci solo se il pr
ezzo offerto supera di al
meno 1/5 il prezzo di
aggiudicazione.
L'offerta deve essere proposta per ogni singolo lotto
mediante apposita istanza, sulla quale dovrà essere
apposta marca da bollo da Euro 16, e corredata dal versamento della cauzione mediante assegno
circolare intestato a Equitalia Nord Spa per un importo pari al doppio di quello stabilito per l'incanto
precedente.
L’istanza di offerta in aumento di quinto può essere scaricata dal presente sito e non saranno accettate
istanze predisposte su moduli differenti.
Coloro che intendono partecipare ad un'asta indetta in
seguito ad un’offerta in aumento di 1/5 dovranno
presentare l'istanza di cui al punto 4 corredata da
l deposito della cauzione come sopra determinata,
compresi i partecipanti all'incanto precedente che dovranno effettuare il conguaglio; unica eccezione
riguarda l'aggiudicatario provvisorio che è autorizzato a partecipare all'asta senza alcun obbligo di
conguaglio né di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Nel caso l’offerente il quinto non si presenti all'asta senza giustificato e documentato motivo, la cauzione
verrà interamente confiscata e, in mancanza di ulte
riori offerte, diviene definitiva l'aggiudicazione
provvisoria di cui al precedente incanto. Nel caso di assenza di uno degli istanti, la cauzione verrà
trattenuta per il solo decimo.
14. Per tutto quanto non è indicato nelle avvertenze, di cui sopra, si osservano le norme fissate dalle
leggi sulla riscossione D.P.R. 29.9.1973 n. 602 così come modificato dal D.Lgs. 26.2.1999 n. 46 e D.Lgs.
13.4.1999 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
15. L'art. 353 del codice penale punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a due milioni
di lire (pari a Euro 1.032,91) colui che, con promesse, collusioni, mezzi fraudolenti, oppure con violenza o
minaccia, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti, o ne allontana gli offerenti.
L'art. 354 del codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa fino a un milione di
lire (pari a Euro 516,46), colui che, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o
ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti.
16. Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
D.Lgs. 1.9.1993 N. 385. L'aggiudicatario potrà, diversamente, avvalersi della facoltà di subentrare nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, con le modalità e nei termini di cui al
successivo 5° comma del predetto art. 41 D.Lgs. N. 385/93. L'inosservanza delle disposizioni richiamate
è considerata inadempimento ai sensi dell'art. 587 C.P.C.
9. Se i beni oggetto del pignoramento provengono da
imprese o risultano beni strumentali aziendali, i
medesimi potranno essere assoggettati al regime fiscale dell’I.V.A.
10. L'aggiudicatario è inoltre avvertito che, se
necessario, potrà, per quanto concerne il CONDONO
EDILIZIO, effettuare le relative formalità nei termini indicati dalla vigente normativa in materia.
11. Occorrendo eventualmente un secondo o un terzo incanto, il primo di questi si terrà con il ribasso di
1/3 sul prezzo minimo base d'asta del primo incanto; il terzo incanto si terrà con il ribasso di 1/3 sul
prezzo del secondo incanto, sempre ferme rest
ando tutte le altre condizioni riportate.
Lo svolgimento di un quarto incanto ad un prezzo ridotto
di 1/3 rispetto al prezzo del terzo incanto, sarà
subordinato all'autorizzazione degli Enti Impositori.
12. Il procuratore legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare
all’Agente della Riscossione nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, il nome della persona per la quale
ha fatto l'offerta, depositando apposita dichiarazione con la quale indica il nominativo dell'effettivo
aggiudicatario nonchè originale o copia autentica della procura speciale notarile in data antecedente o
pari alla data di aggiudicazione. In mancanza l'aggi
udicazione diviene definitiva a nome del procuratore
(art. 583 CPC).
13. L'art. 584 CPC prevede che, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, possano essere presentate nuove
offerte di acquisto ritenute efficaci solo se il pr
ezzo offerto supera di al
meno 1/5 il prezzo di
aggiudicazione.
L'offerta deve essere proposta per ogni singolo lotto
mediante apposita istanza, sulla quale dovrà essere
apposta marca da bollo da Euro 16, e corredata dal versamento della cauzione mediante assegno
circolare intestato a Equitalia Nord Spa per un importo pari al doppio di quello stabilito per l'incanto
precedente.
L’istanza di offerta in aumento di quinto può essere scaricata dal presente sito e non saranno accettate
istanze predisposte su moduli differenti.
Coloro che intendono partecipare ad un'asta indetta in
seguito ad un’offerta in aumento di 1/5 dovranno
presentare l'istanza di cui al punto 4 corredata da
l deposito della cauzione come sopra determinata,
compresi i partecipanti all'incanto precedente che dovranno effettuare il conguaglio; unica eccezione
riguarda l'aggiudicatario provvisorio che è autorizzato a partecipare all'asta senza alcun obbligo di
conguaglio né di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Nel caso l’offerente il quinto non si presenti all'asta senza giustificato e documentato motivo, la cauzione
verrà interamente confiscata e, in mancanza di ulte
riori offerte, diviene definitiva l'aggiudicazione
provvisoria di cui al precedente incanto. Nel caso di assenza di uno degli istanti, la cauzione verrà
trattenuta per il solo decimo.
14. Per tutto quanto non è indicato nelle avvertenze, di cui sopra, si osservano le norme fissate dalle
leggi sulla riscossione D.P.R. 29.9.1973 n. 602 così come modificato dal D.Lgs. 26.2.1999 n. 46 e D.Lgs.
13.4.1999 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
15. L'art. 353 del codice penale punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a due milioni
di lire (pari a Euro 1.032,91) colui che, con promesse, collusioni, mezzi fraudolenti, oppure con violenza o
minaccia, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti, o ne allontana gli offerenti.
L'art. 354 del codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa fino a un milione di
lire (pari a Euro 516,46), colui che, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o
ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti.
16. Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
- al custode giudiziario se indicato nel bando d’asta;
- consultando i siti
Internet
Aste Annunci: Aste Giudiziarie Immobiliari e Fallimentari online
,
Asteimmobili.it
,
Aste On Line, il portale delle aste immobiliari in Italia.
,
Portale Aste
,
www.entietribu
nali.it
,nei quali sono peraltro disponibili i bandi d'asta e le eventuali planimetrie.