Immagino il riferimento sia alla legge fallimentare (R.D. 16-3-1942 n. 267).
Le vendite immobiliari da fallimenti non seguono il codice civile, ma la legge fallimentare e le regole (ahimé, in Italia va a finire sempre così) sono diverse. In caso di fallimento, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita, ma solo a determinate condizioni che ti consiglio di verificare: in pratica, vatti a leggere il decreto emesso dal giudice.
Riporto di seguito il testo dell'articolo richiamato.
Art. 108 (Poteri del giudice delegato)
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
Ovviamente c'è bisogno anche dell'art. 107, comma 4:
Art. 107 (Modalità delle vendite)
... [omissis]
Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
... [omissis]