ciao a tutti...
scusami monique renes...forse c'e' un po' di confusione...se fosse stato un impianto elettrico superiore ai 6 Kw deve essere progettato depositato il progetto, per capire, come se fosse un vero e proprio progetto con inizio lavori ecc e in quel caso serve la certificazione per il fine lavori o per altri impianti ma molto grandi... nel tuo caso..al municipio accettano il fine lavori/collaudo anche senza le certificazioni di impianto...un architetto/direttore lavori e' responsabile del rispetto dell'ambito tecnico, igienico sanitario di una ristrutturazione...per gli impianti il responsabile e' il responsabile tecnico comunicato alla camera di commercio per l'impresa di cui e' responsabile, per esempio un elettricista e' un artigiano iscritto alla camera di commercio come impresa individuale ed e' responsabile di se stesso, un architetto puo' essere, se socio d'impresa, il responsabile tecnico di un impresa edile..
un responsabile certifica solo cio' che e' la sua impresa a porre in essere e la certificazione
e' nominativa al proprietario e a nessun altro.
detto questo...
se l'impresa che tu hai assunto ha le lettere della 37/08 e ha un suo responsabile tecnico le certificazioni te le puo' fare l'impresa
a tuo nome, se loro non te le fanno per screzio te le puo' fare l'idraulico se iscritto alla camera di commercio perche' responsabile di se stesso, ma comunque
a tuo nome....
si rilascia in tre copie, una va a te, una rimane alla ditta e una viene lasciata in municipio quando si protocolla, si ha un mese di tempo dal rilascio per portarla in comune/municipio, ovviamente e' l'impresa/artigiano che ce la porta non tu.
in conclusione...
l'architetto chiudesse i lavori
l'impresa o l'idraulico se iscritti alla camera di commercio per legge ti debbono rilasciare la certificazione di impianto...lex 37/08 ex 46/90
mi viene un dubbio ma non e' che nessuno di loro ha le lettere rilasciate dalla camera di commercio e previste dalla legge citata prima per le certificazioni e si stanno aggrappando sugli specchi???
Gli impianti secondo l'art. 1 del D.M. 37/2008 sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:
a)impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in precedenza erano inseriti nella lett.b), nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
A norma dell'art 11 del D.M. 37/2008 la dichiarazione di conformità dell'impianto deve essere presentata presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune
dove ha sede l'impianto (per Roma presso lo sportello unico del Municipio dove ha sede l'impianto).