Il 2007 è stato un anno di svolta per diversi motivi.
In quell’anno, la “legge finanziaria” (approvata nel dicembre del precedente anno) ha introdotto una variazione alla normativa riguardante la registrazione dei contratti. Infatti, mentre nel 1986, con un decreto legge, il governo obbligava i contraenti a registrare tutte le scritture private aventi contenuto negoziale (contratti di locazione, di comodato, di compravendita, etc), nel 2007 ha posto quest’onere anche a carico degli agenti immobiliari, che, a far data dal 1° gennaio 2007 hanno l’obbligo in solido con le parti alla registrazione del preliminare di vendita di un immobile.
Da un punto di vista pratico, ciò significa che le spese relative alla registrazioni di tali atti rimangono pur sempre a carico dei contraenti, ma in assenza di registrazione ed in caso di accertamento degli enti preposti, le sanzioni si riversano anche sugli agenti immobiliari.
Le spese a carico dei contraenti sono: le marche da bollo da € 14,62 da apporre su ogni foglio di 100 righi, l’imposta fissa di € 168,00 e l’imposta di registro. Per quantificare quest’ultima bisogna operare un distinguo riguardante l’anticipo: se questo viene versato in qualità di caparra confirmatoria (un importo che oltre a costituire un anticipo è anche una garanzia per le parti in caso di inadempimento) la tassazione è dello 0,50% dell’importo versato come caparra; se l’anticipo viene versato come mero acconto sul prezzo, viene tassato al 3%.
L’importo versato come imposta di registro viene scomputato successivamente in sede di stipula dell’atto definitivo di vendita dall’imposta di registro da versare per la stessa compravendita.
Bisogna, quindi, fare attenzione a non versare per la registrazione del preliminare un importo di imposta di registro superiore a quella da scomputare, perché in tal caso la differenza versata in esubero andrebbe persa.
L’imposta di registro, per il citato motivo, rimane a carico del promittente acquirente, mentre l’imposta fissa e le marche da bollo vengono ripartite fra le parti secondo gli usi e consuetudini locali.
Le sanzioni in caso di omessa registrazione vanno dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta).
Sono previste anche sanzioni penali, ma queste riguardano reati più gravi per i quali ci si è avvalsi di un preliminare di vendita.