art 1409 c.c. rapporti tra contraente ceduto e cessionario: il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondatesi altri rapporti con il cedente (es. compensazione), salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione
Nonostante il silenzio della legge, in prevalenza si ritiene che il cessionario possa opporre al ceduto tutte le eccezioni derivanti dal contratto che avrebbe potuto opporre il cedente.
Alla cessione partecipano cedente cessionario e contraente ceduto(il venditore). Non viene effettuato un nuovo contratto. A meno che le nuove parti vogliano stabilire un nuovo regolamento negoziale. In rogito notarile in premessa si fa riferimento al preliminare originario e alla successiva scrittura con la quale avviene la cessione. Pertanto compare il cessionario quale parte della compravendita.
Se cosi non fosse andrebbe a decadere il contratto preliminare con la prima parte per la stipula di un nuovo con la seconda. Da cui non si ricaverebbe più alcuna cessione(daltronde cosa cedi se fai un nuovo contratto?)