chiollo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusate ma quindi il contratto si rinnova automaticamente per 2 o per 3+2 anni? c'é una legge a cui fare riferimento? Non mi é chiaro questo punto.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
la legge però dice:
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
sinceramente anch'io ho sentito sempre pareri discordanti a riguardo....però sembra opinione comune il nuovo 3+2 piuttosto che il biennio a oltranza
 

enrikon

Membro Senior
"il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni"
Qui per "stesse condizioni" si intendono le clausole del contratto (prima di tutto il canone d'affitto) ma non la durata. Si sta parlando di "rinnovo" quindi può essere solo la durata dello stesso (nel caso del 3+2, 2 anni)
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
il casino nasce dal fatto che i 2 anni del 3+2 sono PROROGA del triennio, mentre la legge parla di RINNOVO e stabilisce la durata MINIMA del contratto in 3 anni..
per carità, sicuramente il rinnovo biennale, almeno dal punto di vista del locatore, è preferibile, dato che questo significherebbe che ogni 2 anni il contratto può non essere rinnovato senza dover dare spiegazioni, mentre se si rinnovasse a 3+2, il proprietario alla fine del triennio potrebbe disdettare solo nei casi ammessi dalla legge, altrimenti dovrebbe aspettare altri 2 anni.....
purtroppo però la legge non è chiara considerando il fatto che il rinnovo biennale ha carattere straordinario (definendolo proroga mentre alla sua scadenza si parla di rinnovo), quindi è plausibile anche il rinnovo solo triennale o il 3+2
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
:disappunto::disappunto::disappunto:
 

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