E’ il contratto che decide la percentuale ISTAT-FOI dell’aggiornamento del canone. Nel caso di specie (contratti concordati) la percentuale (75%) è fissata dalla legge (DM 30 dicembre 2002, attuativo della legge n°431/1998) e non è liberamente pattuibile: questa clausola va riportata espressamente nel contratto, pena la nullità. Se già in essere, il conduttore può avanzare formale richiesta al locatore di rinegoziare la clausola con un atto integrativo da presentare all’ufficio delle Entrate dove è stato registrato il contratto oppure rivalersi in altre sedi (si ricorda inoltre, che essendo un contratto concordato, la richiesta di adeguamento non è automatica, ma solo su richiesta annuale del locatore).
La legge n°431/1998 ha, invece, abrogato – come ricordato da osammot – l’art. 24 (Aggiornamento del canone) della legge n°392/1978 ad opera dell’art. 14, co. 4 della legge n°431/1998. Ora, considerato l’effetto abrogativo della legge di riforma ed anche l’inesistenza di una norma di carattere generale che preveda dei limiti all’indicizzazione del canone al solo 75%, anche sulla scorta delle indicazioni dottrinali che interpretano tale norma come abrogazione di entità e non come abrogazione del diritto all’adeguamento – limitatamente alle sole locazioni ad uso abitativo in regime di libero mercato (contratto 4+4) - le parti possono liberamente convenire qualsiasi tipo di adeguamento del canone correlato alle variazioni ISTAT in qualunque misura, anche il 100%, o, addirittura, anche a qualsiasi altro meccanismo di indicizzazione.