Il D.Lgs. 28/11 parla di indice di prestazione energetica non specificando se globale o parziale cioè riferito ad uno specifico uso energetico. Ma se si guarda alle definizioni dell’allegato A del D. Lgs. 192/05 è riporta la definizione di indice di prestazione energetica EP come
“il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in KWh/mq anno o KWh/mc anno”.
E’ quindi il fabbisogno di energia primaria per gli usi energetici di riscaldamento e di acqua calda sanitaria (mancano ancora i contributi per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione in quanto mancano le norme tecniche per calcolarli) ripartito o sulla superficie netta calpestabile se si tratta di edifici o singole unità immobiliari adibite a residenza o sul volume lordo riscaldato se si tratta di edifici con altra destinazione d’uso.
Quindi in tutte le regioni di Italia, l’indice da indicare negli annunci è quello globale, non è richiesta la classe energetica.
Solo in Regione Lombardia è esplicitamente richiesto l’indice di prestazione energetica del solo riscaldamento e anche la classe energetica a questo riferita.
L'obbligo di inserire l'indice di prestazione energetica e non la classe, pur essendo meno comprensibile al cittadino, dà un'indicazione immediata dei consumi previsti per quegli immobili ed evita confronti tra classi energetiche che sappiamo non possono essere paragonate viste le differenze di classificazione degli edifici presenti tra le diverse regioni.
Poiché però, negli annunci immobiliari è richiesto l’indice e non la classe energetica non ci si può avvalere dell’autodichiarazione. A conferma del fatto che l’autodichiarazione della qualità scadente dell’edificio non risulta una informazione trasparente e corretta per l’acquirente, c’è il richiamo di infrazione fatto all’Italia da parte della Comunità Europea. I tecnici del Ministero in alcuni interventi pubblici hanno fatto sapere che presto verrà pubblicato un decreto per eliminare questa possibilità.
Il Decreto n. 28 ha carattere e applicazione nazionale, ma in virtù dell’autonomia alle Regioni in materia ambientale ed energetica solo la Regione Lombardia e la regione Emilia Romagna hanno legiferato in merito all’obbligo di dichiarare l'indice di prestazione energetica degli edifici negli annunci immobiliari.
Fonte Casa&Clima
Concordo
occore inserire EPgI
Prestazione energetica degli edifici residenziali
L'
indice di prestazione energetica è l'energia totale consumata dall'edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno. La comprensione di questo valore non è semplice.
L' indice indica quanta energia viene consumata affinchè l'edificio (o l'unità immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, il raffrescamento estivo e l'illuminazione artificiale (anche se ancora il calcolo degli ultimi due valori non è previsto dalla normativa nazionale per edifici residenziali).
L'unità di misura per prestazioni relative ad edifici residenziali è il KWH/MQ annuo. Il simbolo utilizzato e definito dalla legge è
EPgl (Indice di prestazione energetica globale). Spesso negli annunci immobiliari viene scritto
IPE (o
I.P.E.) ma è un acronimo poco corretto.
Secondo le linee guida per la certificazione energetica
DM 26-06-2009:
EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill
Questi simboli indicano:
EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (ancora non obbligatorio per residenziale)
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale (ancora non obbligatorio per residenziale)
Attulamente la formula utilizzata è quindi solamente:
EPgl= EPi + EPacs
Classe energetica e indice di prestazione energetica (globale)
La
classe energetica è una lettera che va da A a G e indica sinteticamente e secondo alcuni parametri dipendenti dalla località in cui si trova l'edificio e dalla sua forma (rapporto S/V) la qualità energetica ed il consumo dell'edificio.
L'
indice di prestazione energetica globale (EPgl) invece è un valore più preciso.
Negli annunci immobiliari va inserito il valore EPgl (spesso chiamato IPE) e non obbligatoriamente la classe.
Le sanzioni
Attualmente non esistono sanzioni dirette nella normativa nazionale per l'assenza dell'indice di prestazione nell'annuncio. In Lombardia invece la sanzione è chiaramente definita nella legge e corrisponde ad un costo variabile tra i 1000€ ed i 5000€.