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Azione revocatoria
nozione
(art. 2901 c.c.)
è l'azione che permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore
abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni
L'azione revocatoria è quindi un mezzo per conservare la garanzia patrimoniale del debitore contro gli atti disposizione che quest'ultimo ha compiuto
.
L'effetto dell'azione revocatoria non consiste nella dichiarazione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal debitore, ma nella dichiarazione di inefficacia, inefficacia non assoluta, ma relativa nel senso che l'atto di alienazione non può essere opposto al solo creditore che ha agito, mentre nei riguardi del terzo acquirente e degli altri soggetti è perfettamente valido ed efficace.
Fatta questa indispensabile precisazione vediamo gli elementi essenziali dell'azione revocatoria.
presupposti
al tipo di atto
effetti dell'azione revocatoria l'esperimento dell'azione revocatoria non produce la nullità dell'atto compiuto al debitore, ma la sua inefficacia nei confronti del creditore procedente. Si tratta, quindi, di inefficacia relativa e l'atto compiuto conserva la sua validità, dopo il soddisfacimento delle ragioni del creditore nei confronti delle parti e erga omnes, ma se vi sarà stato un'ulteriore atto di disposizione del bene che il creditore intende aggredire con la revocatoria, il terzo sub acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se era in buona fede al momento dell'acquisto
prescrizione dell'azione l'azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole
Chiudiamo l'argomento relativo all'azione revocatoria con un importante precisazione.
Abbiamo già parlato di una situazione simile a quella che porta all'esperimento dell'azione revocatoria;
ci riferiamo alla simulazione.
Con il contratto simulato le parti fingono di alienare un bene, mentre in realtà tale alienazione non avviene o avviene un diverso negozio giuridico.
Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia esperita l'azione revocatoria, perché in questo caso gli atti disposizione sono reali e non fittizi.
Di conseguenza un creditore che vorrà agire contro una finta alienazione compiuta dal suo debitore al fine di danneggiarlo, non dovrà esercitare l'azione revocatoria ma dovrà esercitare l'azione volta a dichiarare l'esistenza della simulazione.
nozione
(art. 2901 c.c.)
è l'azione che permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore
abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni
L'azione revocatoria è quindi un mezzo per conservare la garanzia patrimoniale del debitore contro gli atti disposizione che quest'ultimo ha compiuto
.
L'effetto dell'azione revocatoria non consiste nella dichiarazione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal debitore, ma nella dichiarazione di inefficacia, inefficacia non assoluta, ma relativa nel senso che l'atto di alienazione non può essere opposto al solo creditore che ha agito, mentre nei riguardi del terzo acquirente e degli altri soggetti è perfettamente valido ed efficace.
Fatta questa indispensabile precisazione vediamo gli elementi essenziali dell'azione revocatoria.
presupposti
- consilium fraudis: vi deve essere stata frode del debitore; questa frode consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore. Se l'atto è stato compiuto prima che sorgesse il diritto di credito è necessario che l'atto di disposizione fosse dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore
- eventus damni: l'atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura tale da poter danneggiare gli interessi del creditore. Di conseguenza se il patrimonio del debitore è composto di molti cespiti di rilevante valore, la vendita di alcuni di essi non potrà danneggiare gli interessi del creditore poiché quest'ultimo, in caso di inadempimento, potrà sempre rivalersi sugli altri beni del patrimonio del debitore
al tipo di atto
- se l'atto è a titolo oneroso per agire in revocatoria, oltre la frode e il danno, è anche necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio che arrecava alle ragioni del creditore (e cioè fosse malafede); trattandosi di atto di disposizione compiuto prima della nascita dell'obbligazione, è necessario che il terzo abbia partecipato alla dolosa preordinazione con il debitore per pregiudicare gli interessi del creditore
- se l'atto è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l'esistenza della frode e il prodursi del danno, mentre sarà irrilevante l'eventuale buona fede del terzo che abbia acquisito il diritto
effetti dell'azione revocatoria l'esperimento dell'azione revocatoria non produce la nullità dell'atto compiuto al debitore, ma la sua inefficacia nei confronti del creditore procedente. Si tratta, quindi, di inefficacia relativa e l'atto compiuto conserva la sua validità, dopo il soddisfacimento delle ragioni del creditore nei confronti delle parti e erga omnes, ma se vi sarà stato un'ulteriore atto di disposizione del bene che il creditore intende aggredire con la revocatoria, il terzo sub acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se era in buona fede al momento dell'acquisto
prescrizione dell'azione l'azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole
Chiudiamo l'argomento relativo all'azione revocatoria con un importante precisazione.
Abbiamo già parlato di una situazione simile a quella che porta all'esperimento dell'azione revocatoria;
ci riferiamo alla simulazione.
Con il contratto simulato le parti fingono di alienare un bene, mentre in realtà tale alienazione non avviene o avviene un diverso negozio giuridico.
Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia esperita l'azione revocatoria, perché in questo caso gli atti disposizione sono reali e non fittizi.
Di conseguenza un creditore che vorrà agire contro una finta alienazione compiuta dal suo debitore al fine di danneggiarlo, non dovrà esercitare l'azione revocatoria ma dovrà esercitare l'azione volta a dichiarare l'esistenza della simulazione.